Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8432 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22360-2020 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINICIO BAMONTI, SERGIO CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 13051/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Cancelleria Centrale della Corte di Cassazione ha chiesto d’ufficio la correzione di errore materiale dell’ordinanza 13051/2020, emessa dalla Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento NRG 4574/2019 instaurato da B.E. nei confronti dell’Inail;

rappresentava l’ufficio che nel suddetto provvedimento era stato indicato erroneamente il numero di cronologico come (OMISSIS), piuttosto che come (OMISSIS);

sulla base delle indicazioni offerte dalla cancelleria il provvedimento va corretto mediante sostituzione, nell’ordinanza resa da questa Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento tra B.E. e Inail, iscritto al numero di ruolo generale 4574/2019, del numero cronologico del provvedimento, da indicare nel n. (OMISSIS) in luogo che nel n. (OMISSIS);

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

Dispone la correzione dell’ordinanza resa da questa Corte di Cassazione il 4/12/2019 nel procedimento tra B.E. e Inail, iscritto al numero di ruolo generale 4574/2019, mediante sostituzione del numero di cronologico indicato come (OMISSIS) con il numero (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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