Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8431 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2922-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ASSIEDIL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 20/1/17 depositata in data 16 gennaio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio (in seguito, la CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società Immobiliare Assiedil Srl (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 6318/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo (in seguito, la CTP) che ne aveva rigettato il ricorso contro avviso di accertamento per II.DD e IVA 2010;

– La CTR non condivideva la decisione dei giudici di prime cure, limitatamente alla ripresa IVA, ritenendo non assolto l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale relativo alla ripresa per il tributo armonizzato;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 51 e 64, e dei principi di cui alle Sezioni Unite di questa Corte n. 24823/2015, poichè la CTR ha statuito, limitatamente alla ripresa IVA, l’invalidità dell’avviso di accertamento oggetto di lite a causa della sua emissione prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla disposizione legislativa evocata, benchè, in presenza di accertamento c.d. a tavolino ciò non fosse necessario, comunque in sede amministrativa la società fosse stata invitata a depositare i documenti e le scritture contabili giustificative, ed in presenza di opposizione del contribuente pretestuosa;

– La censura è fondata, per le ragioni che seguono. Va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.” (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n. 18184);

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.” (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823);

– Nel caso di specie, premesso che la doglianza in esame è relativa soltanto all’IVA, e che la ripresa a tassazione non rientra nella triplice ipotesi di accesso, ispezione e verifica di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è corretta l’affermazione della CTR secondo cui vi è un obbligo generale di previo contraddittorio in presenza di tributo armonizzato. Tuttavia, in disparte dal fatto che una forma di previo contraddittorio è certamente intervenuta nel caso di specie, attraverso la richiesta di documentazione contabile e giustificativa indirizzata alla società, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati anche per una seconda ragione, in quanto non si è fatta carico della c.d. prova di resistenza, soppesando la pretestuosità o meno dell’opposizione. Non è idonea a tal fine la formula di stile utilizzata, generica e non legata in alcun modo alla fattispecie, secondo cui sarebbe stato in tal caso possibile per la società offrire chiarimenti idonei ad evitare il contenzioso;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per le questioni rimaste assorbite, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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