Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8431 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1602-2020 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLARA MENICHELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2975/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza del 12 giugno 2019, il Tribunale di Foggia, decidendo in sede si opposizione ad ATP, dichiarava la sussistenza nei confronti di S.D. del requisito sanitario per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di agosto 2018;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.D. sulla base di unico motivo;

3. l’Inps ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con unico motivo di ricorso S.D. deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, osservando che con una precedente sentenza Tribunale di Foggia 1368/2010, passata in giudicato, si era visto riconoscere giudizialmente l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1/8/2007 (data della prima domanda amministrativa), che a seguito di visita di revisione, il 18/10/2010 l’Inps aveva negato la prestazione per insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento e che, a seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Foggia e dopo il compimento dell’iter processuale, la Corte d’appello di Bari aveva riconosciuto illegittima la revoca;

2. rappresenta, quindi, che nei giudizi di atpo e successiva opposizione, il Tribunale aveva violato la L. n. 222 del 1984, art. 9, che presuppone il raffronto della situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale esplicante efficacia di giudicato con quella ricorrente al momento della revoca, al fine di verificare se effettivamente vi fosse stato un miglioramento dello stato di salute;

3. l’Inps, costituendosi, rileva che la sentenza oggi gravata prevale su quella della Corte d’Appello Bari in quanto successiva, essendo stata depositata la prima il 15 maggio 2019 e la seconda il successivo 12 giugno, che la sentenza oggi impugnata avrebbe potuto essere sottoposta a revocazione ex art. 395 c.p.c., n., per contrasto di giudicati e, tuttavia, in relazione a detta impugnazione era scaduto il termine, sicchè il ricorrente non poteva dolersi della contraddizione, nè assumeva rilievo la circostanza che la sentenza della Corte d’appello fosse passata in giudicato, poichè la sentenza successiva era destinata a travolgerne gli effetti;

4. preliminare, rispetto all’esame di ogni altra questione, è il rilievo dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per la mancata osservanza – da parte dei ricorrenti dell’onere di depositare, nella cancelleria della Corte, l’originale del ricorso entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto;

5. l’onere di depositare l’originale del ricorso con la relata di notifica – posto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, – non è disponibile dalle parti, con la conseguenza che la improcedibilità non può essere superata in ragione della condotta della parte intimata che si sia costituita con controricorso senza nulla eccepire, essendo al contrario la detta improcedibilità rilevabile d’ufficio;

6. in relazione a detta questione preliminare va valutata l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente;

7. in essa il ricorrente espone: 1) di aver consegnato il 23/12/2019, alle ore 11.03, presso l’ufficio postale di Foggia, il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti di cui all’art. 134 disp. att. c.p.c. relativi al ricorso per cassazione notificato il 12/12/2019, per l’invio a mezzo di raccomandata al cancelliere della Corte di Cassazione (come risultante da kit di raccomandata prodotto); 2) che il 3 gennaio 2020, quando erano ormai scaduti i termini per il deposito del ricorso, aveva rinvenuto presso la cassetta postale del proprio studio l’avviso di una raccomandata giacente presso il menzionato ufficio postale e gli veniva restituito il plico postale prima consegnato per l’invio in cancelleria; 3) che sul kit di raccomandata era correttamente indicato, negli appositi spazi, l’effettivo destinatario (Corte di Cassazione – Ufficio depositi) ed il mittente, mentre la restituzione del plico era giustificata dall’ufficio postale in ragione della circostanza che su esso, nel luogo deputato convenzionalmente all’indicazione del destinatario, era stato per mero errore indicato quello del mittente;

8. nella situazione descritta non è ravvisabile una causa non imputabile idonea a dar luogo alla chiesta rimessione in termini, intesa come fattore estraneo alla volontà, il cui onus probandi grava sul richiedente (Cass. n. 17729 del 06/07/2018), connotato dal carattere dell’assolutezza (Cass. n. 27773 del 04/12/2020);

9. la stessa parte, infatti, riferisce di un errore dell’agente riguardo all’indicazione del destinatario sul plico, errore in qualche parte incidente sul mancato invio del plico stesso presso la cancelleria della Corte di Cassazione e tale da escludere nel fattore posto a fondamento dell’istanza di rimessione in termini i caratteri di assolutezza ed estraneità alla sfera volitiva del richiedente;

10. ne consegue il rigetto dell’istanza di rimessione in termini e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza statuizione alcuna in ordine alle spese del giudizio, in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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