Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8431 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato ANGELONI

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUTAIA

Dario, TREVISSON MAURO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (EX

SALUTE), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

7/05/08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 7.5.2008 e depositata in data 11.6.2008 in materia di risarcimento danni da responsabilita’ extracontrattuale a seguito di contagio da emotrasfusioni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio rispettando i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, avendo la ricorrente proposto i rispettivi quesiti di diritto.

La ricorrente, con unico motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2050 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla prevedibilita’/prevenibilita’ dell’infezione da HCV, sostenendo che erroneamente la Corte di merito aveva rigettato l’appello per la mancata dimostrazione che all’epoca dei fatti di causa la condotta omessa dall’Amministrazione convenuta sarebbe stata idonea a prevenire l’evento lesivo in un rapporto di probabilita’ superiore al 50%.

Le censure mosse dalla ricorrente sono relative al tema della responsabilita’ extracontrattuale del Ministero della Salute in ordine al contagio da emoderivati.

Il ricorso e’ fondato.

Sul tema le S.U. di questa Corte, con la nota sentenza in data 11.1.2008 n. 576, hanno puntualmente stabilito i principii di diritto applicabili.

Ai fini che qui interessano va ricordato che le S.U. hanno affermato che trattandosi di responsabilita’ civile aquiliana, a carico del Ministero per omesso controllo del sangue utilizzato per le trasfusioni, il nesso causale e’ regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento e’ da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonche’ dal criterio della cosiddetta causalita’ adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversita’ del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanita’ (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l’omissione di tali attivita’ con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, puo’ ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

Ora, la Corte di merito, pur dando atto dei principii posti dalla richiamata sentenza delle S.U., ha ritenuto che al Ministero avrebbe potuto attribuirsi, secondo un criterio probabilistico, una responsabilita’ da atto omissivo per il contagio attraverso emotrasfusione di una delle indicate malattie (HIV, HCV, HBV) soltanto qualora la mancata effettuazione dei c.d. “markers surrogati” (test in grado di evidenziare l’epatite “non A e non B”) avesse dato una consistenza probabilita’ (superiore al 50%) che questo sarebbe stato in grado di prevenire il rischio da contagio. E la stessa, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, non essendo stato superato il limite del 50% di probabilita’ circa l’idoneita’ dei markers surrogati ad evidenziare motivi che sconsigliassero la trasfusione per il rischio di contagio di patologie all’epoca gia’ note.

Ma, cosi’ facendo, ha disatteso le indicazioni fornite dalle S.U. in ordine alla presenza di “altri fattori alternativi” che avrebbero potuto escludere il nesso di causalita’ fra la condotta doverosa di controllo e vigilanza prescritta al Ministero ed omessa, e l’evento di contagio, prendendo, piuttosto, a parametro una nozione scientifica del “piu’ probabile che non riferita dalle S.U. al criterio della causalita’ materiale, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., e dalla regolarita’ causale”.

In altri termini, posto che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), il Giudice, accertata l’omissione di tali attivita’, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, alla conoscenza oggettiva ai piu’ alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto; quindi, accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, puo’ ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

A fronte dell’omissione di controlli e vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni, di nessun rilievo e’, invece, la circostanza che i markers dell’epoca non erano in grado di fornire una consistenza probabilita’ (superiore al 50%) della possibilita’ di prevenire il rischio da contagio. Tale assunto non investe la prova del nesso causale tra omissione di controllo ed il contagio, da realizzare attraverso il principio della c.d. “preponderanza probatoria”, ma solo il diverso punto se i markers fossero mezzi validi o meno ad evidenziare il rischio da contagio.

Ma il comportamento omissivo del Ministero non si esauriva nella sola omissione di effettuazione dei markers, ma, piu’ in generale, nel mancato esercizio dell’attivita’ di controllo e vigilanza in merito alla tracciabilita’ del sangue.

Viceversa, non puo’ riconoscersi la responsabilita’ per omissione quando il comportamento omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l’evento prospettato.

Il Giudice pertanto e’ tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalita’ omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalita’ ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

L’accertamento del rapporto di causalita’ ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone, al posto dell’omissione, il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cosi’ S.U. n. 576/2008).

A tali principi dovra’ conformarsi il giudice del rinvio”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto; la sentenza cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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