Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8431 del 05/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8431 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI AMATO SERGIO

•■■

SENTENZA

sul ricorso 10742-2011 proposto da:
FALLIMENTO DI I.G.M. S.A.S. DI GIOVANNI PACIFICO &
C.

(C.F. 02253940619), in persona del Curatore

AUGUSTO IMONDI, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 05/04/2013

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73, presso l’avvocato IVONE
GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
455

PALMIERI

ALFONSO,

PALMIERI

GIANMARIA,

giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

CURATELA DEL FALLIMENTO INE.CO.MA S.P.A.

(C.F.

00185020617), in persona del Curatore avv. GAETANA
PASTENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 119, presso l’avvocato DE CESARE
GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3236/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PALMIERI
ALFONSO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato DELLA
VALLE M.R. che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

It

VALLE MARIA ROSARIA, giusta procura a margine del

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 2010 la Corte di appello di
Napoli, in riforma della sentenza in data 29 novembre 2007
del Tribunale di santa Maria Capua Vetere, ammetteva il

fallimento della s.p.a. INE.CO.MA . al passivo del
fallimento della s.a.s. I.G.M. di Gianfranco Maggiò per
l’importo dei canoni di locazione di un immobile. In
particolare, per quanto ancora interessa, osservava che: l)
l’immobile in questione era stato locato dalla s.p.a.
INE.CO.MA . alla s.a.s. IMPREGIMA di Gianfranco Maggiò; 2)
quest’ultima società in data 22 maggio 1995 aveva ceduto la
propria azienda alla s.a.s. I.G.M. di Gianfranco Maggiò
unitamente al contratto di locazione dell’immobile, come
era rimasto accertato, con sentenza passata in giudicato,
dal Tribunale di Santa Maria, che aveva dichiarato il
fallimento di tutte e tre le società; più precisamente
detto Tribunale, provvedendo sulla domanda di insinuazione
tardiva al passivo del fallimento della s.a.s. IMPREGIMA
proposta dalla s.p.a. INE.CO.MA . ed avente ad oggetto i
canoni di locazione in questione aveva accertato, con
sentenza passata in giudicato e resa anche nei confronti
del fallimento della s.a.s. I.G.M., chiamato in causa con
domanda di garanzia, che la s.a.s. IMPREGIMA con il
contratto di cessione d’azienda del 22 maggio 1995 aveva
..
ceduto alla s.a.s. I.G.M. anche il contratto di locazione.
3

Il fallimento della s.a.s. I.G.M. di Pacifico Giovanni
(già di Gianfranco Maggiò) propone ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi. Il fallimento della s.p.a. INE.CO.MA .
resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno
presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento della s.a.s. di
Pacifico Giovanni lamenta che la Corte di appello aveva
erroneamente attribuito efficacia di giudicato ad una
sentenza resa nell’ambito dell’accertamento del passivo
della s.a.s. IMPREGIMA e perciò ad una sentenza che può
avere solo valenza endofallimentare.
Il motivo è infondato. La legge fallimentare, nella
formulazione anteriore alla riforma e qui applicabile
ratione temporis,

non stabilisce espressamente l’efficacia

endofallimentare, e cioè limitata agli effetti del
concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo;
tale efficacia, tuttavia, in conformità del costante
orientamento della giurisprudenza (Cass. 11 marzo 2003, n.
3550; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573), deve essere
affermata in base al rilievo che l’accertamento del passivo
si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato,
una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla
massa dei creditori e, dall’altro, una posizione marginale
del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la
decisione del giudice delegato. Analoga efficacia deve
4

essere attribuita, per le stesse ragioni, anche alle
sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i
giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento
del passivo. L’efficacia endofallimentare dei detti
provvedimenti è, tuttavia, circoscritta all’accertamento

del passivo nel quale, del resto, dovrebbe essere
inammissibile l’inserimento di domande estranee a tale tema
(Cass. 17 luglio 1997, n. 6572; Cass. 24 gennaio 1997, n.
758; Cass. 21 maggio 1983, n. 3523 che hanno superato il
contrario orientamento delle risalenti Cass. 11 gennaio
1979, n. 190 e Cass. 29 giugno 1981, n. 4208). Nella
specie, come risulta dalla narrativa, nell’ambito del
giudizio introdotto dal fallimento della s.p.a. INE.CO.MA .
con la domanda tardiva di insinuazione al passivo del
fallimento della s.a.s. IMPREGIMA, quest’ultima procedura
4 ha chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia il
fallimento della s.a.s. I.G.M., al quale assumeva che, per
effetto della cessione di azienda, era stato ceduto il
contratto di locazione. Pertanto, nel contraddittorio dei
due fallimenti e senza che quello della s.a.s. I.G.M.
svolgesse le opportune contestazioni e le eventuali
necessarie impugnazioni, il giudizio ha avuto, oltre
all’accertamento del passivo, un oggetto, e cioè
l’accertamento della cessione della locazione, rispetto al
quale non può predicarsi l’efficacia endofallimentare
dell’accertamento del passivo.
5

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente in quanto accomunati dalla stessa causa di
inammissibilità. Con il secondo motivo il fallimento
ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello
aveva fatto discendere dalla cessione di azienda la

dell’immobile compreso nell’azienda. Con il terzo motivo il
fallimento lamenta che erroneamente la Corte di appello
aveva ritenuto che la cessione della locazione, desunta
presuntivamente dalla cessione dell’azienda, fosse
opponibile alla massa dei creditori in mancanza della forma
scritta e della certezza della data del relativo atto.
Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non
colgono la

ratio decidendi

imperniata soltanto sul

precedente giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso
delle spese di giudizio liquidate in 6.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo
2013.

presunzione della cessione del contratto di locazione

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