Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8430 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5954/ proposto da:

Latina Investimenti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore C.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tacito n. 50, presso l’Avv. Paolo Iorio, rappresentata e difesa

dall’Avv. Domenico Oropallo, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 420/39/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, depositata il 1 ottobre

2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Antonio Mazzetta, per delega dell’Avv. Domenico

Oropallo, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 420/39/2012 depositata il 1 ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina quale giudice del rinvio a seguito di cassazione n. 11223 del 2011 che aveva annullato altra sentenza della medesima CTR che aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione n. 64/08/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina – respingeva il ricorso promosso da Latina Investimenti S.r.l. contro il silenzio rifiuto dell’istanza “di rimborso IVA quale eccedenza dell’anno 2005 per l’importo di Euro 1.800.000,00”.

Nella sostanza la CTR riteneva che la contribuente non avesse provato la natura “strumentale” degli immobili acquistati – e che anzi era invece in atti dimostrato che gli stessi costituivano “l’oggetto” della sua attività d’impresa immobiliare – tanto che p.es. uno degli immobili era stato pressochè immediatamente venduto.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’ufficio non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Nullità della sentenza. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57 e art. 342 c.p.c.” – la contribuente deduceva la nullità dell’impugnata sentenza avendo la stessa pronunciato “su censure mai avanzate in primo grado” e relative alla “non strumentalità” degli immobili, mentre la questione in prime cure era stata quella del rimborso dell’eccedenze IVA che l’ufficio aveva p.es. negato perchè mancava la prova che gli immobili fossero stati fin da subito destinati ad essere locati.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c). Insufficiente o contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., n. 5” – la contribuente sotto diversi profili censurava la sentenza per aver ritenuto “non strumentali” gli immobili.

1.2. Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 37 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla Risoluzione n. 280/E e Circolare n. 39/E della Direzione centrale Normativa. Nullità della sentenza, art. 360 c.p.c., n. 4. perchè priva di uno dei requisiti indispensabili (art. 132 c.p.c.) per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2)” – la contribuente sosteneva che la ctr aveva giudicato decisivo quanto contenuto nella Risoluzione e nella Circolare in esponente, mentre invece le stesse Risoluzione e Circolare non avevano “efficacia vincolante” e comunque contenevano anche affermazioni contrarie a quelle dell’ufficio.

1.4. I motivi sono tutti inammissibili perchè – in ciascuno di essi – si è censurata la CTR per plurime e talvolta incompatibili ragioni rimandando alla Corte la scelta del vizio più idoneo e ciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. sez. 3 n. 21803 del 2015; Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013).

4. In assenza di avversarie difese non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 155 cit.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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