Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8430 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2798-2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3271/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3271/19/17 depositata il 6 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto da A.G. (in seguito, il contribuente) avverso la sentenza n. 96/5/16 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (in seguito, la CTP) che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010;

– La CTR confermava nel merito le riprese a tassazione, basate sulla presunzione legale relativa derivante da accertamenti bancari di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2, che avevano fondato l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, nei confronti del contribuente;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo;

– L’Agenzia delle entrate non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38, 39, 42 e 51, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per non aver la CTR tenuto conto del fatto che, nel periodo di imposta, il contribuente non sarebbe stato imprenditore o libero professionista, essendo stato cancellato dall’albo professionale dei geometri a far data dal 2004, a seguito del fallimento di società di cui era stato amministratore;

– La censura è inammissibile. Va ribadito che: “In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2” (Cass. 13 dicembre 2017 n. 29886);

– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

La censura de qua, al limite dell’inammissibilità, collide all’evidenza con entrambi i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, posto che critica la decisione del giudice tributario di appello, per un verso in relazione all’applicazione di una disposizione legislativa (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32) in rapporto ad un accertamento in fatto, l’aver il contribuente svolto attività di imprenditore di fatto, così ponendosi una questione di diritto e non di fatto. Per altro verso, il contribuente così facendo contesta le valutazioni probatorie e, quindi, richiede a questa Corte una “revisione” del giudizio di merito riservato alla CTR;

– La censura è in ogni caso anche infondata. Va ribadito che “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (Cass. 9 agosto 2016 n. 16697; conforme, Cass. 10 febbraio 2017 n. 3628). La sentenza impugnata è pienamente conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale;

– In conclusione, il ricorso va rigettato, ma dal rigetto non discende il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza in assenza di costituzione dell’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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