Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8430 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18655/2009 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato ANGELONI

Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DARIO

CUTAIA, TREVISSON MAURO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 790/2008 della CORTE D’APPELLO ai TORINO del

15/04/08, depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 15.4.2008 e depositata il 14.5.2008 in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale a seguito di contagio da emotrasfusioni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Sono stati proposti ricorso principale e ricorso incidentale condizionato.

I ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio rispettando, entrambi, i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, avendo i ricorrenti proposto i rispettivi quesiti di diritto.

Il ricorrente principale, con unico motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c., e vizio di motivazione in relazione alla prevedibilità/prevenibilità dell’infezione da HCV, sostenendo che erroneamente la Corte di merito aveva rigettato l’appello per la mancata dimostrazione che all’epoca dei fatti di causa la condotta omessa dall’Amministrazione convenuta sarebbe stata idonea a prevenire l’evento lesivo in un rapporto di probabilità superiore al 50%.

Il ricorrente incidentale condizionato, con unico motivo, denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2043 c.c..

Entrambe le censure mosse dai ricorrenti sono relative al tema della responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute in ordine al contagio da emoderivati.

Il ricorso principale è fondato.

Sul tema le S.U. di questa Corte, con la nota sentenza in data 11.1.2008 n. 576, hanno puntualmente stabilito i principii di diritto applicabili.

Ai fini che qui interessano va ricordato che le S.U. hanno affermato che trattandosi di responsabilità civile aquiliana, a carico del Ministero per omesso controllo del sangue utilizzato per le trasfusioni, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio. Ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

Ora, la Corte di merito, pur dando atto dei principii posti dalla richiamata sentenza delle S.U., ha ritenuto che al Ministero avrebbe potuto attribuirsi, secondo un criterio probabilistico, una responsabilità da atto omissivo per il contagio attraverso emotrasfusione di una delle indicate malattie (HIV, HCV, HBV) soltanto qualora la mancata effettuazione dei c.d. markers surrogati (test in grado di evidenziare l’epatite non A e non B) avesse dato una consistenza probabilità (superiore al 50%) che questo sarebbe stato in grado di prevenire il rischio da contagio. E la stessa, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, non essendo stato superato il limite del 50% di probabilità circa l’idoneità dei markers surrogati ad evidenziare motivi che sconsigliassero la trasfusione per il rischio di contagio di patologie all’epoca già note.

Ma, così facendo, ha disatteso le indicazioni fornite dalle S.U. in ordine alla presenza di altri fattori alternativi che avrebbero potuto escludere il nesso di causalità fra la condotta doverosa di controllo e vigilanza prescritta al Ministero ed omessa, e l’evento di contagio, prendendo, piuttosto, a parametro una nozione scientifica del più probabile che non riferita dalle S.U. al criterio della causalità materiale, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., e dalla regolarità causale.

In altri termini, posto che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), il Giudice, accertata l’omissione di tali attività, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto; quindi, accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

A fronte dell’omissione di controlli e vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni, di nessun rilievo è, invece, la circostanza che i markers dell’epoca non erano in grado di fornire una consistenza probabilità (superiore al 50%) della possibilità di prevenire il rischio da contagio. Tale assunto non investe la prova del nesso causale tra omissione di controllo ed il contagio, da realizzare attraverso il principio della c.d. preponderanza probatoria, ma solo il diverso punto se i markers fossero mezzi validi o meno ad evidenziare il rischio da contagio. Ma il comportamento omissivo del Ministero non si esauriva nella sola omissione di effettuazione dei markers, ma, più in generale, nel mancato esercizio dell’attività di controllo e vigilanza in merito alla tracciabilità del sangue. Viceversa, non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l’evento prospettato.

Il Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato controfattuale che pone, al posto dell’omissione, il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (così S.U. n. 576/2008).

A tali principi dovrà conformarsi il giudice del rinvio. Quanto al ricorso incidentale condizionato, le S.U. hanno indicato i riferimenti normativi ed i provvedimenti che avrebbero dovuto indurre il Ministero ad un comportamento positivo, diretto ad evitare la diffusione del contagio delle infezioni virali a seguito di emotrasfusioni.

Inquadrata, poi, come già detto,la responsabilità di quest’ultimo nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ., sotto il profilo più specifico dell’insussistenza dell’elemento soggettivo sostenuto dal ricorrente incidentale, al riconoscimento a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, di un obbligo (omesso) di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, consegue, necessariamente, la responsabilità per colpa.

E’, pertanto, destituita di fondamento la censura dell’odierno ricorrente incidentale fondata sulla supposta insussistenza, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., dell’elemento della colpa nella propria condotta; vale a dire della inesistenza di un dovere la cui violazione configura tale colpa; in sostanza della mancata violazione dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità tra il comportamento del Ministero e l’evento.

Il ricorso incidentale condizionato va, quindi, rigettato”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto, l’incidentale condizionato rigettato.

La sentenza va cassata in relazione, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta l’incidentale condizionato. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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