Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8429 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2506/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM. TRIB. REG. BARI,

depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 52/11/2012 del 22 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli atti notificati a P.V. per il recupero di crediti di imposta previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 (investimenti in aree svantaggiate); crediti asseritamente fruiti dalla contribuente mediante compensazione, negli anni dal 2003 al 2005, con debiti Iva inesistenti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’amministrazione finanziaria non potesse agire direttamente mediante gli atti di recupero previsti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, essendo necessaria la previa emanazione di avvisi di accertamento, quale forma di instaurazione del contraddittorio; – il ricorso introduttivo della contribuente fosse tempestivo, dovendosi a tal fine considerare non la data di notificazione degli atti di recupero, bensì la data alla quale era stato comunicato alla contribuente il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione da quest’ultima avanzata; – la pretesa fosse infondata anche nel merito, posto che l’amministrazione finanziaria, in relazione ad una cartella emessa per il medesimo credito concernente il 2005, aveva annullato in via di autotutela l’atto impugnato, con relativo sgravio; così riconoscendo la spettanza del credito di imposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. f).

Resiste con controricorso e memoria la P..

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione dalla contribuente proposta di inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè notificato mediante consegna ad un soggetto (figlia del domiciliatario) all’epoca minorenne (come da C.I. allegata); e solo occasionalmente presente nello studio professionale del domiciliatario. Va infatti considerato che la nullità dalla quale la notificazione risulta invero affetta (stante la consegna del plico a persona di minore età) è stata sanata dall’ avvenuta costituzione della contribuente nel giudizio di legittimità. Sicchè nessun pregiudizio può essere per tale ragione da quest’ultima lamentato, stante il pieno raggiungimento dello scopo dell’atto viziato.

3. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421 (finanziaria 2005). Posto che tale norma prevede espressamente la possibilità di emanazione di atto di recupero motivato, quale tipico atto di riscossione di crediti erariali non spettanti oppure illegittimamente compensati. Nè, trattandosi di atti autonomamente impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, veniva meno il diritto di difesa del contribuente.

Il motivo è fondato.

In base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, l’amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonchè delle relative sanzioni ed interessi, mediante l’emanazione di un apposito “atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, l’adozione di questo provvedimento – tipizzato, come detto, dalla legge – ha natura prodromica, e non consequenziale, all’avviso di accertamento.

Nè l’emanazione dell’avviso di recupero ai sensi della disposizione citata implica menomazione del diritto di difesa del contribuente; posto che esso obbligatoriamente motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell’azione di recupero – assume, al pari dell’avviso di accertamento, valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 (come, nella specie, è in effetti accaduto).

In tal senso si è espressa Cass. 4687/12 secondo cui, pur essendo equiparabili nella loro natura impositiva, l’atto (prodromico) di recupero del credito e l’avviso di accertamento sono suscettibili di essere autonomamente impugnati dal contribuente.

Ricorre pertanto, anche nel caso di specie, quanto stabilito da Cass. 5402/12 in ordine alla illegittimità dell’annullamento di atti di recupero in quanto non preceduti da avvisi di accertamento.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; stante l’omesso rilievo della tardività del ricorso introduttivo della contribuente, in quanto proposto il 7 maggio 2010 avverso atti di recupero notificati il 12 e 28 dicembre 2009; non comportando proroga alcuna del termine ordinario di impugnazione l’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

Questa doglianza è infondata.

Nel respingere il corrispondente motivo di appello dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale ha infatti correttamente applicato il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, secondo cui (comma 2) il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica senza previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, è ammesso a formulare, prima di impugnare l’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione. Nel qual caso (comma 3) il termine per l’impugnazione medesima è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.

Nella fattispecie in esame, riferisce il giudice di merito che la P., vistasi notificare (il 12 e 28 dicembre 2009) gli avvisi di recupero in questione, aveva formulato – il 18 febbraio 2010 – istanza di accertamento con adesione; istanza respinta con nota dell’agenzia delle entrate del 4 marzo 2010 prot. 738. Da ciò consegue la tempestività – stante il differimento legale del termine di impugnazione giurisdizionale – del ricorso introduttivo, siccome dalla contribuente proposto il 7 maggio 2010.

Tale conclusione deve valere pur nella considerazione che l’istanza venne dalla contribuente proposta nei confronti di atto di recupero del credito e non di avviso di accertamento, stante la già richiamata identità di natura impositiva tra i due.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente ed illogica motivazione; per avere la commissione tributaria regionale tratto convincimento di illegittimità degli atti di recupero sulla base di una circostanza (l’intervenuto sgravio per l’anno 2005 su cartella in contenzioso) non dirimente ai fini di causa, poichè l’annullamento in autotutela della cartella di pagamento derivava dal riconoscimento della spettanza, in tal caso, del credito d’imposta; mentre gli atti di recupero oggetto del presente giudizio dovevano ritenersi illegittimi perchè relativi a crediti compensati con debiti Iva inesistenti.

Questo motivo deve trovare accoglimento.

La commissione tributaria regionale, investita di uno specifico motivo di appello con il quale l’agenzia delle entrate censurava la violazione, da parte del primo giudice, della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. f), (circa l’utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza), si è limitata ad affermare l’infondatezza della pretesa impositiva stante l’annullamento, in sede di autotutela, di un diverso atto (cartella di pagamento) opposto in sede contenziosa. A dire della commissione tributaria regionale, la circostanza che tale annullamento (poi dedotto nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla commissione tributaria provinciale di Bari con sentenza n. 145/04/09 del 13 luglio 2009) riguardasse anch’esso l’anno 2005, deponeva per ritenere che la stessa amministrazione finanziaria avesse “consacrato con tale atto la piena conformità a norma dell’azione e dell’operato della contribuente che per l’intero periodo d’interesse (20032004-2005) aveva correttamente adempiuto alle prescrizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 e L. n. 289 del 2002, art. 62”.

Si tratta di ragionamento apodittico, dal momento che non risultano specificati gli elementi dai quali il giudice di merito ha potuto desumere che l’autoannullamento della cartella implicasse di per sè ammissione di conformità dell’operato della contribuente. E ciò, non soltanto perchè gli atti di recupero qui dedotti riguardavano anche annualità ulteriori rispetto al 2005 (anno al quale si riferiva lo sgravio), ma pure perchè l’agenzia delle entrate aveva giustificato tale annullamento in sede di autotutela con il riconoscimento in sè del credito d’imposta per effetto dell’investimento produttivo, impregiudicata restando la contestazione dei presupposti temporali della sua compensabilità ai sensi della normativa richiamata e, segnatamente, in rapporto a debiti Iva risultati inesistenti nell’anno di compensazione. Contestazione che, in effetti approfondita dal primo giudice, non è poi stata ripresa in esame dalla commissione regionale (con argomentazioni di merito, e non induttivamente basate sul solo dato formale, e non univoco, dello sgravio parziale in altra sede disposto) che, pure, era stata sollecitata a farlo con una specifica censura di gravame.

L’illogicità ed inadeguatezza della motivazione sul punto è poi resa ancor più palese dalle ulteriori considerazioni svolte dalla commissione tributaria regionale a sostegno del proprio decisum. Secondo cui la pretesa dell’agenzia delle entrate non poteva che ritenersi infondata posto che, altrimenti, si sarebbe stravolta la ratio della legislazione agevolatrice volta ad incrementare gli investimenti e la produttività nel Mezzogiorno d’Italia, “penalizzando quegli operatori che hanno fatto investimenti produttivi, contando su agevolazioni fiscali che, se revocate, finirebbero con il pregiudicare la stessa sopravvivenza aziendale”; il che, aggiunge la commissione tributaria regionale, “sarebbe incomprensibile ed inammissibile, perchè risulterebbe in contrasto con lo spirito della normativa agevolativa”.

Là dove, come è evidente, non si trattava nella specie di sindacare le scelte di politica legislativa ed i loro risultati, quanto soltanto di accertare la legittimità della compensazione, nel periodo di legge, del credito d’imposta su debiti Iva, così come in concreto operata dalla contribuente.

Aspetto che dovrà dunque essere demandato a nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, respinto il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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