Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8429 del 30/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 30/04/2020), n.8429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 488/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– ricorrente –

Contro

TENUTA DEI GUITTI Società Agricola Semplice, in persona del legale

rappresentante P.E., rappresentata e difesa

dall’avv.to Gregorio Iannotta ed elettivamente domiciliata presso

ilbrQ1 studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2936/39/14 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, depositata l’08/05/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con avviso di rettifica e liquidazione di imposta, l’Agenzia dell’entrate revocava le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 e successive modificazioni di cui aveva beneficiato la Tenuta dei Guitti Società Agricola Semplice, parte acquirente di un terreno, relativamente all’atto di acquisto stipulato il 19/12/2006 registrato il 3/01/2007 serie IV, n. (OMISSIS). L’avviso si fondava sul fatto che la contribuente “non riveste la qualifica di imprenditore agricolo che si avvale dell’agevolazione P.P.C. in quanto non può ottemperare all’obbligo di coltivazione diretta del fondo per cinque anni dall’acquisto, così come previsto dalla legge” avendo locato alla Società Agricola Circe di P.B.P. società semplice, il suindicato terreno entro il termine di cinque anni dall’acquisto.

2. La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione sul presupposto che non era incorsa in alcuna decadenza, in quanto aveva ceduto in locazione il terreno a società di cui erano parte il coniuge e, dunque, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11.

3. La CTR, con sentenza n. 2936/39/14 depositata l’08/05/2014, riformava la sentenza di primo grado rilevando che essa non aveva affrontato le questioni sollevate dalla contribuente la quale, per come correttamente dedotto, non era incorsa nella contestata decadenza in quanto, ferma la destinazione agricola del fondo, la locazione era avvenuta tra due società che avevano in comune, nella qualità di socio, lo stesso imprenditore agricolo professionale ed avevano nella loro compagine sociale dei parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. La Tenuta dei Guitti Società Agricola Semplice ha depositato controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3.

Con tale censura la ricorrente ritiene che la CTR abbia errato nel ritenere che il primo giudice avesse deciso in difformità ai motivi di ricorso proposti dalla società contribuente, laddove la sentenza aveva ritenuto gli stessi assorbiti alla luce del preliminare accertamento d’ufficio circa l’insussistenza in capo alla signora P.E. della qualità di imprenditore agricolo professionale, D.Lgs. n. 99 del 2004 ex art. 1, in quanto detentrice, da un lato, del 75% delle quote della Tenuta dei Guitti Società Agricola Semplice (il restante 25% era intestato al figlio, P.N.B.) e, dall’altro, del 99% delle quote della Società Agricola Circe di P.B.P. – società semplice, (il cui restante 1% era detenuto dal coniuge P.P.B.), affittuaria del terreno nonchè socia e amministratrice di altre due società agricole.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in quanto, in assenza di apposito motivo di appello in ordine alla statuizione circa l’assenza dei requisiti in capo alla contribuente di imprenditore agricolo professionale, la pronuncia sul punto della CTP doveva ritenersi coperta da giudicato con la conseguenza che la CTR non poteva riformare sul punto tale sentenza.

3. I due motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.

3.2 Questa Corte, con riferimento alle agevolazioni in esame, ha affermato che il giudice tributario può valutare autonomamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso alle agevolazioni (cfr ex plurimis Cass. n. 32736 del 2019, n. 8326 del 2014, n. 10248 del 2013).

Ciò posto, deve osservarsi che, quanto alla presunta violazione dell’art. 2909 c.c. (giudicato interno), diversamente da quanto dedotto dall’Agenzia delle Entrate, dal tenore letterale della sentenza della CTR risulta che la ricorrente, nell’impugnare la sentenza di primo grado, ha riproposto i motivi posti a fondamento dell’originario ricorso e, in particolare, quelli afferenti alla mancata violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, stante la natura di IAP in capo alla stessa.

3.4 Ai fini del decidere assume, poi, rilievo la circostanza che l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato fondava la revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 di cui aveva beneficiato la Tenuta dei Guitti Società Agricola Semplice, sul presupposto che quest’ultima aveva ceduto in locazione il terreno in precedenza acquistato con i benefici di cui alla L. n. 604 del 1954 prima dello scadere dei cinque anni dall’acquisto con conseguente violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11. Tale ultima disposizione prevede che “il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni”, precisando il successivo comma 3 che “non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., come sostituito dall’art. 1 del presente decreto (…)”.

A fronte di quanto sopra la CTP ha, d’ufficio, rilevato l’assenza in capo alla contribuente del requisito IAP e, per l’effetto, ne ha rigettato il ricorso. Diversamente, la CTR ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo che, da un lato, non era rilevabile d’ufficio il requisito sopra cennato e, dall’altro, che nella specie non vi era stata alcuna violazione dell’art. 11 cit.

In altri termini la ctr, pur dopo aver affermato la non pertinenza della prima decisione ai motivi di opposizione introdotti dalla società, ha poi affrontato anche il merito della questione (a ciò legittimata dalla riproposizione della questione con l’atto di gravame), ritenendo che l’agevolazione spettasse in applicazione analogica del D.Lgs. n. 228 del 2001 cit., art. 11, comma 3 dichiarando sul merito di “condividere la tesi della ricorrente come sopra riportata”.

Vi è dunque nella sentenza della ctr una ratio di merito che si sostituisce completamente a quella della ctp (asseritamente “fuori-tema”) e che, tuttavia, non è stata fatta oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione (sul merito della questione) da parte dell’agenzia (le cui doglianze hanno entrambe natura meramente procedurale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

A fronte di ciò l’Agenzia delle Entrate si è infatti limitata ad impugnare (non fondatamente) solo la prima parte della motivazione tralasciando ogni censura in ordine alla seconda parte.

4. Le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla contribuente. Nel giudizio di cassazione tale pronuncia richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave tipica di una condotta di abuso del processo, quale quella della proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite (tra le molte, da ultimo, Cass.n. 17814/19 ord.) Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie anche in ragione delle premesse sulle quali si fonda la presente decisione sulle quali trova ragione anche la disposta compensazione.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA