Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8429 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19277/2010 proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO DELLA CANGIA 1 presso lo STUDIO VITAGLIANO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANNONE Maurizio, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

ROMA, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA VELLETRI E

CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2610/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/6/09, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. E’ stato proposto ricorso per cassazione dal notaio V. D. avverso la sentenza della corte di appello di Roma, depositata il 23.6.2009, con cui veniva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva applicato allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall’attività professionale, per alcuni illeciti disciplinari relativi ad annotazioni sul registro mod. 56, consumati il 30.11.2005 ed il 18.11.2005.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

2. Preliminarmente all’esame del primo motivo va accolta la richiesta di declaratoria di estinzione dell’illecito per intervenuta prescrizione.

La L. n. 89 del 1913, art. 146, risulta sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29. Tuttavia l’art. 54 del predetto D.Lgs., statuisce che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51″, per cui nella fattispecie va applicato la L. n. 89 del 1913, art. 146, nell’originaria formulazione, quale norma più favorevole rispetto all’attuale. Secondo tale norma, in tema di sanzioni disciplinari per i notai, la prescrizione della relativa azione, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, ancorchè vi siano stati atti di procedura. L’azione non subisce, pertanto, interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del tribunale, un’ipotesi di sospensione essendo viceversa configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 40. Peraltro, la prescrizione determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare, che opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 28/03/2006, n. 7088).

Poichè nella fattispecie gli illeciti ascritti sono stati consumati il nell’anno 2005, l’azione disciplinare si è prescritta entro il 14.12.2009.

Conseguentemente vanno dichiarate estinte per prescrizione le contestate infrazioni e va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente vanno dichiarate estinte per prescrizione le contestate infrazioni e va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza;

che nessuna statuizione vada emessa in merito alle spese processuali, non avendo svolto attività difensiva gli intimati.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara estinte per prescrizione le contestate infrazioni e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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