Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8428 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27853-2019 proposto da:

TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dell’Institore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI BOLLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle indennità previste dall’accordo del 23.6.2005 per il personale della manutenzione dei rotabili, per i periodi di assegnazione a turni avvicendati nelle 24 ore;

la Corte, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna al pagamento delle somme ingiunte, in ragione dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio di opposizione (il decreto era stato azionato sulla base di sentenza che aveva accertato il diritto a far data dall’ottobre 2009), ha revocato il decreto ingiuntivo in parte qua, confermando la debenza di tale indennità per il periodo ingiunto tra aprile 2013 e novembre 2014;

i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) le clausole contrattuali, interpretate secondo il criterio letterale, non lasciavano spazio alla tesi propugnata dalla società, secondo cui l’indennità in questione spettava solo al personale che operava sui binari e non anche al personale inserito nel processo produttivo, nella specie quale addetto al sistema informatico, come appunto il ricorrente; b) dal tenore letterale della disposizione si rilevava che il requisito dell’espletamento delle 78 notti doveva essere inteso nel senso che sulla base dei giorni lavorati al netto delle ferie i dipendenti in astratto possono essere inseriti in turni notturni per 78 volte;

avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia s.p.a., affidato a quattro motivi, illustrati con memorie, cui ha resistito con controricorso il lavoratore;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., nonchè dell’art. 414 e ss. c.p.c., con riferimento all’Accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere male applicato la Corte territoriale il principio dell’onere della prova, in quanto il ricorrente nulla aveva allegato nè in merito allo svolgimento effettivo di 78 notti su base annua, nè in ordine allo svolgimento di un turno teorico di 78 notti, pur essendo la circostanza elemento costitutivo del diritto azionato; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1364 c.c., con riferimento all’Accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente la Corte territoriale dato alla parola “manutenzione” e alla espressione “… personale della manutenzione dei rotabili…”, un significato diverso e più ampio di quello proprio della lingua italiana, riferendolo anche a chi lavora in ufficio, facendo riferimento al solo significato letterale del testo da interpretare; 3) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte di merito esaminato la natura non manutentiva delle mansioni dei lavoratori che svolgono esclusivamente attività di ufficio come addetti al sistema informatico (OMISSIS); 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento all’accordo sindacale aziendale del 23.6.2005, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere considerato i giudici di seconde cure che l’emolumento in questione era collegato ad indennizzare i disagi esistenti solo per coloro che avevano turni aziendali in officina e non in ufficio, essendo previsti, per tale ultima attività, indennizzi con altre voci specifiche, così avvalorando una duplicazione di voci retributive;

per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, che riguarda l’interpretazione della disposizione dell’Accordo Sindacale Aziendale del 23.6.2005, relativamente al significato da dare alla espressione “…personale della manutenzione dei rotabili…” nonchè alla individuazione dell’ambito applicativo della clausola contrattuale, tale da includere anche il personale che svolge esclusivamente attività di ufficio e di supporto al personale tecnico-operativo addetto alla manutenzione;

al riguardo questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione interpretativa in altra controversia (cfr. Cass. n. 4189 del 19/02/2020), premesso che per gli accordi aziendali (quali quelli in controversia), dopo la modifica del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, che concerne esclusivamente il livello nazionale della normativa collettiva, il tradizionale sindacato di legittimità può spiegarsi sulla loro interpretazione riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo antecedente alla novella del 2012) ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi della disposizione citata, ha osservato che l’interpretazione estensiva della espressione “personale della manutenzione dei rotabili”, adottata dalla Corte territoriale e fondata esclusivamente sul criterio letterale, non appare corretta sia per vizi intrinseci sia per carenza comparativa dell’operazione ermeneutica, non vertendosi in una ipotesi in cui la chiarezza della comune intenzione delle parti sia evidente, in assenza di espressa specificazione riguardo alla inclusione nell’ambito della formula “personale della manutenzione dei rotabili” anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino;

ne consegue che il risultato certo ed immediato desunto dalla espressione letterale adoperata, tale da assorbire ed esaurire ogni altro criterio di interpretazione, non è stato oggetto di una disamina, attraverso una comparazione complessiva ed una interpretazione delle clausole dell’accordo e di quelle della contrattazione collettiva, le une per mezzo delle altre, al fine di verificare se al personale addetto in ufficio o in magazzino, di supporto a quello addetto alla manutenzione dei rotabili, fossero effettivamente riconosciute altre voci retributive o indennità incompatibili con l’emolumento di cui è processo;

la carenza dell’attività esegetica del dato letterale, operata dalla Corte di merito, induce a ritenere fondata la censura formulata con il motivo scrutinato, assorbita la trattazione degli altri motivi ad esso connessi logicamente;

la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle direttive sopra menzionate.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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