Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8428 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. un., 09/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26026/2009 proposto da:

C.A.A. ((OMISSIS)), T.

G., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato CALVI Guido, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUGURRA GIORGIO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Guido CALVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata inflitta la sanzione dell’ammonimento ai magistrati T.G., P. F. e C.A.A., dichiarati responsabili “dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g). In particolare, il primo, nella qualità di procuratore capo della Repubblica di Brescia e, quindi, tenuto ad assicurare il corretto esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme processuali sul giusto processo (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 106, art. 1); il secondo ed il terzo nelle loro qualità di sostituti procuratori assegnatari del procedimento penale n. 11972/06, pendente a Brescia ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nell’ambito del quale erano indagati i dottori P.F. e S.A., magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, nonostante il Gip di Brescia avesse respinto la richiesta di proroga delle indagini preliminari, con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, hanno iniziato un nuovo procedimento penale (n. 9724/07), contro ignoti, per proseguire le indagini sulla stessa vicenda; ciò sull’assunto, meramente ipotetico, che la pubblicizzazione di atti riservati di cui erano titolari i suddetti Dott.ri P.F. e S.A., fosse da ascrivere a ignoti magistrati milanesi. Con tale condotta gli incolpati, da un lato, hanno eluso arbitrariamente il provvedimento del Gip, che aveva negato la proroga delle indagini preliminari (e, conseguentemente, le disposizioni sulla loro durata) proseguendole in ordine agli stessi fatti e, di fatto, nei confronti dei medesimi indagati; dall’altro hanno violato l’art. 11 c.p.p. non tenendo conto che lo stesso richiede, per la sua operatività, la formale assunzione da parte di un magistrato della qualità di persona indagata o di persona offesa dal reato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità”.

Contro tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione T.G., P.F. e C. A.A., esponendo motivi poi illustrati anche con memoria.

Il Ministro della Giustizia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le ragioni addotte a sostegno del ricorso T.G., P.F. e C.A.A. lamentano che erroneamente la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha disconosciuto la legittimità e la correttezza del loro operato, consistito nel chiedere l’archiviazione nei riguardi dei due magistrati di Milano per i quali era stata respinta la richiesta di proroga del termine per l’esaurimento delle indagini preliminari e contestualmente nel dare corso a due ulteriori procedimenti – sempre per i reati di cui agli artt. 262 e 326 c.p., ravvisati nell’avvenuta divulgazione di atti riservati di investigazione relativi al sequestro di persona commesso in danno di A.O. – uno contro ignoti, l’altro nei confronti della giornalista Z.M.C., che era stata trovata in possesso di numerose fotocopie di quegli atti, pubblicati da alcuni quotidiani: secondo i ricorrenti il loro comportamento è stato pienamente coerente sia con la norma che sono stati incolpati di aver violato, sia con la relativa giurisprudenza di legittimità.

La doglianza è fondata.

Il giudice a quo ha ritenuto che vi sia stato nella specie un “uso arbitrario della deroga di cui all’art. 11 c.p.p.”, non “leggibile, dentro il singolo processo, come frutto di una scelta interpretativa autentica”, poichè l’applicazione della norma, nonostante il suo carattere eccezionale, è stata impropriamente estesa, “ad onta della opinione dominante”, all’ipotesi in cui gli autori del reato siano ignoti, con l’effetto di dare luogo a una “ulteriore deroga alla competenza naturale, non giustificata dal presupposto della stessa”.

In effetti, la modificazione della competenza stabilita per i procedimenti a carico di magistrati implica che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato siano già stati individuati, poichè debbono aver formalmente assunto tali qualità (Cass. 9 maggio 2005, Mazzoccoli, 22 aprile 2008, Trolio). Tuttavia lo spostamento della competenza, una volta avvenuto in presenza del suddetto presupposto, rimane comunque operante per i procedimenti connessi, anche se quello riguardante il magistrato viene definito per archiviazione già nella fase delle indagini preliminari (Cass. 12 maggio 1997, Olivieri, 9 dicembre 1998, Barcella, 20 gennaio 2004, Piccolo, 25 gennaio 2005, Frolla). Quest’ultimo univoco orientamento giurisprudenziale è stato invocato dai ricorrenti, per propugnare l’esattezza dell’interpretazione da loro data dell’art. 11 c.p.p., nel senso della perpetuazione della competenza dell’autorità giudiziaria di Brescia in ordine ai reati in questione, e quindi della legittimità della prosecuzione delle indagini sia nei confronti di colei che ne era stata già individuata come autrice, sia degli ancora ignoti concorrenti, responsabili della “fuga di notizie” che si era accertato essersi verificata dagli uffici giudiziari di Milano.

Si tratta dunque di una interpretazione non implausibile, che non consente, contrariamente a quanto ha ritenuto la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di qualificare come abnorme l’iniziativa degli incolpati, tanto da poter considerare superato il limite dell’insindacabilità sancita dall’ultimo comma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2. Quell’iniziativa, indipendentemente da ogni questione circa la sua regolarità formale, sarebbe stata comunque censurabile sotto il profilo deontologico, se fosse stata presa, come pure era stato contestato agli incolpati, al fine di eludere il provvedimento di rigetto della richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari e di continuare in realtà a svolgerle nei confronti di P. F. e S.A.. Ma nessuno specifico dato che avvalori la tesi è stato indicato nella sentenza impugnata, nella quale sul punto si attribuisce a T.G., P. F. e C.A.A. “l’intento di pervenire allo stesso risultato cui si tendeva con l’istanza di proroga dei termini dell’indagine, già rigettata dal GIP” e l’unico elemento di riscontro viene individuato nella motivazione del provvedimento di apertura del procedimento contro ignoti (“il fine espresso della prosecuzione delle indagini volte a ricostruire i percorsi della fuoriuscita dagli ambienti dell’Autorità Giudiziaria di Milano degli atti processuali di cui si trattava”): il che non denota in alcun modo che si volesse continuare a perseguire – nè la sezione disciplinare afferma che ciò di fatto sia avvenuto – i due magistrati per i quali invece veniva contestualmente richiesta l’archiviazione.

In accoglimento pertanto del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto si deve decidere nel merito, assolvendo T.G., P.F. e C.A.A. dall’incolpazione loro ascritta.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, avendo svolto un ruolo attivo nel giudizio disciplinare soltanto il Procuratore generale presso questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, assolve T.G., P.F. e C.A.A. dall’incolpazione loro ascritta.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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