Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8427 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15032/2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TOTALERG SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 86,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

deposita il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che Roma Capitale ricorre, nei confronti di Totalerg s.p.a., per due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello avverso la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento in rettifica, contenente l’intimazione di pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2006, emesso dal Comune di Roma in relazione al messaggio pubblicitario costituito dal logo della società petrolifera inserito nel “fascione” della pensilina della stazione di servizio ubicata nella locale (OMISSIS), imposta calcolata con riferimento alla sua intera superficie;

che la Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui interessa, confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento disposto in primo grado, evidenziando come il suddetto “fascione” fosse percettibilmente distinto dal “logo della società proprietaria del carburante erogato”, che, quindi, costituisse semplice decorazione della pensilina su cui esso era stato riprodotto e che, conseguentemente, fosse tassabile soltanto la parte di occupata dal messaggio pubblicitario, non l’intera superficie, non potendo essa considerarsi parte integrante del mezzo pubblicitario;

che l’intimata società Totalerg resiste con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, della Delib. Consiglio Comunale di Roma n. 289 del 1994, art. 7, comma 3, giacchè il Giudice di appello non avrebbe considerato che per il calcolo della imposta pubblicitaria rileva la superficie complessiva adibita a pubblicità in quanto costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privi di scritta, quando sia evidente la funzione reclamizzante di un particolare bene o servizio;

che, con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo ratione temporis applicabile), in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non avrebbe esplicitato le ragioni in forza delle quali ha escluso la funzione pubblicitaria del “fascione” della pensilina, di colore rosso, elemento in evidente continuità cromatica con l’insegna contenente la scritta “TOTAL”;

che, anzitutto, va disattesa la eccezione di nullità del ricorso basata sulla circostanza che nella copia notificata alla parte intimata, tra la pagina n. 1 e la pagina n. 2, vi sarebbe nell’esposizione un salto logico in quanto ciò non costituisce vizio idoneo a pregiudicare l’intelligibilità delle questioni da esaminare, nè ha reso oscura l’esposizione dei fatti di causa o confuse le censure mosse alla sentenza gravata, come peraltro dimostrato dalla completezza delle difese contenute nel controricorso, ricorrendo solo nelle dette ipotesi la violazione delle prescrizioni di cui dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistita dalla sanzione testuale di inammissibilità;

che, passando all’esame nel merito delle censure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (Cass. n. 15201/2004; n. 7031/2002);

che, pertanto, anche le fasce o cassonetti di copertura e completamento degli impianti di distribuzione possono costituire la base per il computo dell’imposta “se le superfici ulteriori, rispetto alla parte coperta dal marchio…, abbiano, per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure se, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario” (Cass. n. 15201/2004 citata);

che il Giudice di secondo grado, si è dimostrato consapevole del principio di diritto sopra ricordato, ed ha ancorato la decisione impugnata ad una ricostruzione in fatto dalla quale emerge che il messaggio pubblicitario riportato sul “fascione” della pensilina dell’impianto di distribuzione dei carburanti, rappresentato “essenzialmente” dal marchio “TOTAL”, identificativo della società intimata, “è distinto da questo e consiste semplicemente nella decorazione della pensilina, sulla quale appunto è stato apposto il marchio”;

che si tratta di affermazione motivata la quale va esente dalle censure di parte ricorrente incentrate sulla circostanza – che si assume evidenziata in entrambi i gradi del giudizio – dell’utilizzo, nel “fascione” della pensilina, del colore rosso, secondo una scelta di continuità cromatica con l’insegna contenente la scritta “TOTAL”, in quanto il giudice tributario ha operato una valutazione di merito, esaminando la “documentazione, anche fotografica, in atti”, che lo ha portato “chiaramente” ad esprimere la convinzione della discontinuità tra il messaggio pubblicitario e la pensilina dell’impianto di distribuzione;

che, in conclusione, il ricorso, infondato, va respinto e Roma Capitale va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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