Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8427 del 30/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 30/04/2020), n.8427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2617-2017 proposto da:

COOPERATIVA DI LAVORO FRANCESCHELLI ORFEO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI, giusta procura

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1390/2016 dellà COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza nr 1390/2016 la CTR di Firenze accoglieva l’appello del Comune di Orbetello avverso la sentenza della CTP di Grosseto con cui era stato accolto il ricorso proposto da Cooperativa di Lavoro Franceschelli Orfeo s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Tarsu relativo all’anno 2008.

Il Giudice di appello osservava che l’appellante aveva rilevato che nel porto di Talamone non operava alcuna autorità portuale bensì solo l’Autorità Marittima dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano sicchè non poteva ritenersi congruo il precedente costituito dall’ordinanza n. 10105 del 19.6.2012 relativo all’Autorità portuale di Gioia Tauro.

Avverso tale sentenza la Cooperativa di Lavoro Franceschelli Orfeo s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e diritto ex art. 132, comma 2, n. 3 e art. 118 disp. Att. c.p.c. nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Rileva, in particolare, che la mera lettura della sentenza rende manifesta la completa assenza di narrazione del fatto e del percorso logico giuridico seguito che avrebbe dovuto costituire il valido fondamento di una corretta pronuncia Con un secondo motivo deduce la violazione della L. n. 84 del 1994, art. 16 e del D.Lgs. n. 182 del 2003, artt. 2 e 3, sulla legittimazione impositiva del Comune in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con un terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo fatto oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla dedotta insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo sul concetto di area oggetto di tassazione.

Con il quarto motivo deduce lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo fatto oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla dedotta insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo di delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e alla illegittima commisurazione della tariffa inerente alla diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.

Preliminarmente, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte infatti la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

In ogni caso si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353-01).

Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” -della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). E’ allora necessario che il “decisum” sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo 2016, n. 4791).

Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn. 22346/15, 920/15, 22845/15). Peraltro, non si è mancato di sottolineare che la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale di legittimità esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento – cfr. Cass. n. 11227/2017 -.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle. Ed infatti, la stessa, non contiene alcuna ricostruzione delle ragioni poste a base della pretesa fiscale, rispetto alle quali non vi è nemmeno un richiamo alla sentenza di primo grado. I fatti del procedimento non risultano riportati all’interno della motivazione, nè si può apprezzare la rilevanza degli stessi rispetto alla motivazione stessa.

La decisione in esame, omettendo ogni esposizione anche solo sommaria dei fatti di causa, si è limitata sostanzialmente a richiamare un precedente che potrebbe riferirsi a questa Corte – anche se tale circostanza non viene esplicitata – per affermare che lo stesso non appariva rilevante rispetto alla fattispecie in quanto relativo all’autorità portuale di Gioia Tauro, non potendosi esso applicare alla fattispecie, in cui operava “solo la Autorità portuale dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano”. Tale precisazione, tuttavia, in assenza della specificazione dell’oggetto della lite, delle ragioni delle decisioni di primo grado e del motivo di appello, non consente di giungere ad una valutazione in termini di piena validità della sentenza impugnata, non potendosi individuare le ragioni che, rispetto ai fatti di causa (rimasti inespressi) avrebbero giustificato una soluzione diversa da quella espressa dal precedente giurisprudenziale evocato (Cass. 2018 n. 17681).

La nullità della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento degli altri tre motivi) e il rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito i rimanenti tre, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla CTR Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA