Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8427 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21246/2009 proposto da:

ANAS SPA (OMISSIS) in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARIGLIANO 11, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SCARAMUZZINO Pasqualino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato

BARRETTA Alessandro, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO ASCOSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1573/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 12.1.09,

depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il controricorrente nella persona dell’Avvocato Francesco

Martino che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 26.1.2009, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta il 27.10.2005, dalla s.p.a. Anas, quale terza pignorata, nella procedura esecutiva instaurata dall’avv. M.F. contro il debitore Consorzio Ascosa.

La decisione del tribunale si fondava su tre diverse ragioni.

Anzitutto il tribunale riteneva che l’Anas, quale terzo pignorato, non potesse proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva (peraltro già estinta) sulla base della decisione della corte di appello di Napoli che aveva sospeso il lodo contro l’Anas (successivamente dichiarato nullo con sentenza n. 102/2007), potendo solo proporre opposizione contro l’esecuzione, come appunto andava qualificato il ricorso proposto.

Riteneva poi il tribunale che, in ogni caso, l’opponente non aveva interesse all’opposizione poichè la procedura esecutiva, in cui essa risultava terza pignorata, era stata dichiarata estinta con provvedimento del G.E. del 18.10.2005.

Infine il tribunale riteneva che in ogni caso nel merito l’opposizione, anche qualificata come proposta a norma dell’art. 615 c.p.c., era infondata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

Anas.

Resiste con controricorso la parte resistente.

2. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione della parte resistente di improponibilità del ricorso per avvenuta acquiescenza.

Non risulta infatti alcuna documentazione di una espressa acquiescenza da parte dell’Anas alla sentenza impugnata.

Neppure può ritenersi sussistere un’acquiescenza tacita, costituita dall’avvenuto pagamento delle spese processuali a cui l’Anas era stata condannata dal tribunale.

Costituisce, infatti, jus receptum il principio di diritto che il pagamento del credito controverso e delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in grado di appello o comunque esecutiva, ancorchè eseguito senza riserva alcuna non comporta acquiescenza, atteso che l’acquiescenza alla pronuncia del giudice, preclusiva dell’impugnazione consiste nell’accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non proporre impugnazione accettazione che può essere anche tacita, ma che non ricorre in presenza della sola volontaria esecuzione di sentenza comunque esecutiva (Cass. n. 16460/2004).

3. Passando all’esame del ricorso va osservato che la sentenza del tribunale si fonda, come detto, su 3 rationes decidendi.

La seconda è costituita dalla ritenuta mancanza di interesse da parte dell’Anas, terzo pignorato, a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione di estinzione della procedura esecutiva, in data 18.10.2005, sul rilievo che il titolo azionato dai creditori (sentenza dalla Corte di appello di Napoli, n. 3009/03) comportava la condanna ad un obbligo di fare, che non poteva essere posto a fondamento di un pignoramento presso il terzo.

4. Avverso questa ragione di decisione, la ricorrente ha proposto il terzo motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume la ricorrente che sussisteva il proprio interesse all’impugnazione effettuata con ricorso ex art. 619 c.p.c., depositato il 27.10.2005, in quanto il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, sebbene datato 18.10.2005, fu poi depositato solo il 3.11.2005, per cui esso era ignoto a lei ricorrente alla data del deposito del ricorso ex art. 619 c.p.c., tenuto anche conto che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva era stato emesso in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, intrapreso dal debitore, nel quale essa, terzo pignorato, era rimasta estranea.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva questa Corte che l’estinzione del processo esecutivo comporta il venir meno della ragione di far decidere l’opposizione di terzo all’esecuzione, consistendo questa essenzialmente in un’azione di accertamento della illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto, di fronte al diritto del terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale; di talchè, solo se il terzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull’appartenenza del bene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interesse alla statuizione sul punto, onde la causa deve proseguire tra il debitore ed il terzo opponente (ipotesi non realizzatasi nella fattispecie in esame) (Cass. civ., 26/03/1981, n. 1771).

In particolare si è anche precisato che, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che l’interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perchè il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta caducazione del pignoramento ed il bene già pignorato torna nella piena disponibilità del relativo titolare, libero da ogni vincolo esecutivo (Cass 16/11/2005, n. 23084; (Cass. civ., Sez. Unite, 23/04/1987, n. 3933).

Ne consegue che nella fattispecie con la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, essendo definitivamente caducato il pignoramento delle somme presso il terzo pignorato, s.p.a. ANAS, quest’ultima in ogni caso non aveva interesse all’opposizione proposta.

6. Di nessun rilievo è il fatto che al momento della proposizione del ricorso per l’opposizione l’Anas non conoscesse ancora il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, per non essere lo stesso stato ancora pubblicato.

Infatti è jus receptum che l’interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. civ., Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278;

Cass. 06/12/2006, n. 26171).

Se quindi l’interesse alla domanda, pur esistendo originariamente, non permane fino al momento della decisione, la domanda è egualmente inammissibile (Cass. n. 8097/2003).

7. La manifesta infondatezza della censura comporta l’inammissibilità degli altri motivi avverso le altre ragioni di decisione.

Infatti va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161)”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va rigettato il terzo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili i restanti;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Rigetta il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, sostenute dalla parte resistente e liquidate in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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