Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8427 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. un., 09/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Lisbona

n. 3, nello studio dell’avv. D’ALESSANDRO Floriano, che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SPI.CA IMMOBILIARE s.r.l. n. (OMISSIS), in persona

del

curatore avv. G.L., autorizzato a stare in giudizio con

Decreto del G.D. del 15 gennaio 2009 ed elettivamente domiciliato in

Roma, al Viale Mazzini n. 73, presso l’avv. IVONE Giuseppina, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

e

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, in persona del

sostituto procuratore generale.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, 1^ sez. civ., n.

4296/08 del 23 ottobre – 10 novembre 2008.

Udita, all’udienza del 9 marzo 2010, la relazione del Cons. dr.

Fabrizio Forte;

sentiti l’avv. D’Alessandro, per il ricorrente, e l’avv. Ivone, per

la controricorrente, e il P.M. Dr. APICE Umberto, che chiede la

inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello di C.D. contro la decisione del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2007 che, su istanza del Procuratore della Repubblica, aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. SPI.CA Immobiliare.

Premesso che la data della sentenza di primo grado oggetto di gravame imponeva, ai sensi del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22, l’applicazione degli artt. 1 e 18 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come novellati con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 1, la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire del C., quale indagato per bancarotta anche per il fallimento oggetto di causa, escludendo la necessità della nomina di un curatore speciale dal primo giudice, data la esistente notificazione del ricorso introduttivo al legale rappresentante della società trasferita all’estero E. P..

La corte territoriale ha inoltre ritenuto infondati altri motivi di gravame rilevanti per il presente ricorso per cassazione, che deduce:

1) il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per il trasferimento in Lituania a decorrere dal 29 dicembre 2005 della società; 2) l’inesistenza dello stato di decozione della impresa societaria desunto dal mancato pagamento di alcune imposte del 2003 per Euro 6.000.000,00; 3) la decorrenza del termine di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 della legge fallimentare. In ordine al difetto di giurisdizione del giudice italiano, la Corte ha ritenuto fittizio il trasferimento in Lituania della società, sulla base delle dichiarazioni richiamate nell’istanza di fallimento del P.M. e rese a quest’ultimo dal C., il quale ha affermato che il trasferimento era servito solo a fini fiscali e che gli amministratori stranieri “erano dei prestanomi ai quali sono stati pagati dei soldi per sottoscrivere gli atti” e quindi che “le cessioni di quote e le nomine di amministratori erano false”.

Tali dichiarazioni comportavano il superamento della presunzione di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000 n. 1346, per la quale avrebbe dovuto affermarsi che il centro degli interessi societari era in Lituania ove la società aveva sede apparente e solo a scopi fiscali, continuando in realtà a svolgere in Italia l’attività produttrice di reddito d’impresa. In ordine allo stato d’insolvenza, lo stesso era ritenuto sussistente in base al citato debito di imposta di circa Euro 6.000.000,00, anche a considerare reali le uscite finanziarie della società nell’anno 2003 per circa Euro 5.200.000,00 di cui, in mancanza dei bilanci mai depositati, non vi era documentazione che potesse evidenziare che esse erano state fonte di crediti e non adempimenti di pregressi debiti, essendo irrilevante nel caso l’intervento del terzo, cioè dello stesso C., che aveva offerto già consistenti somme (circa due milioni di Euro) per liberare la società dai suoi rilevanti debiti tributar, ma nulla aveva corrisposto, mancando una dichiarazione liberatoria dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 1272 c.c., comma 1, che provasse gli esborsi.

In ordine al termine annuale dalla cancellazione della società dal registro dell’imprese, di cui al novellato L. Fall., art. 10, i giudici di merito affermavano che la iscritta cancellazione della società dal registro delle imprese del 29 dicembre 2005, contestuale alla deliberazione del trasferimento della sede sociale in Romania, era stata essa pure cancellata, ai sensi dell’art. 2291 c.c., dal giudice del registro, con decreto del 3 settembre 2007 confermato anche all’esito del reclamo alla Corte d’appello, per cui, almeno da tale data, la società era di nuovo iscritta e con personalità giuridica e poteva quindi essere dichiarata fallita, come poi è avvenuto con la sentenza del dicembre 2007 oggetto di gravame.

Rispetto alla pretesa mancanza delle cd. condizioni di fallibilità connesse agli investimenti e ai ricavi della L. Fall., art. 1, rientrando la società tra i piccoli imprenditori e non essendo soggetta quindi a fallimento, la Corte d’appello, in base al fatto che, come accertato in primo grado, nel 2003 la società aveva realizzato entrate lorde di circa Euro 6.000.000,00, ha ritenuto comunque presumibile una percezione di ricavi lordi prima del fallimento per somme superiori ad Euro 200.000,00 annui, come stabilito dalla L. Fall., art. 1, data la inapplicabilità ratione temporis della novella del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che si riferisce ai tre esercizi anteriori alla data di deposito dell’istanza o ricorso di fallimento; con il rigetto del gravame le spese del grado sono state poste a carico del soccombente appellante.

Per la cassazione di tale sentenza non notificata, il C. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., articolato in tre motivi e notificato il 10 dicembre 2008, e il Fallimento della società intimato si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del C. deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 9, nonchè omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello respinto l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello lituano, per essere la sede della società ormai da tempo trasferita in Lituania, ritenendo falso detto trasferimento della società.

In realtà, ad avviso del ricorrente, non è stata smentita la presunzione dell’art. 3 del Regolamento CE n. 1346 del 2000 per la quale il centro degli interessi principali di una società è nel paese membro della Unione, in cui è la sede di essa.

E’ errato quanto si afferma nel merito che la natura fittizia del trasferimento emerga dalle dichiarazioni al P.M. dello stesso C., che ha solo detto che tale spostamento era stato strumentale al fine di ridurre gli oneri fiscali e non che esso non vi fosse stato e comunque sarebbe stata necessaria la prova che è invece mancata, che l’attività direttiva, amministrativa e organizzativa della società era rimasta in Italia.

Comunque secondo la L. Fall., art. 9, comma 5, novellata “Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 6 o la presentazione della richiesta di cui all’art. 7” da parte del P.M..

Poichè nel caso il trasferimento, effettivo e non fittizio, è avvenuto quattordici mesi prima della istanza del P.M. di dichiarare fallita la società, il giudice italiano era privo di giurisdizione quando è stato adito su tale richiesta. Il quesito conclusivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., afferma: “Dica la Corte suprema se, in tema di dichiarazione di fallimento, nel caso in cui il trasferimento della sede legale all’estero della società sia avvenuto prima o in un momento temporalmente lontano dalla presentazione e/o dal deposito della istanza di fallimento continui a sussistere la giurisdizione italiana, ovvero se il trasferimento della sede legale all’estero avvenuto prima o in un momento temporalmente lontano dalla presentazione e/o dal deposito dell’istanza di fallimento, sia sufficiente ad escludere la giurisdizione italiana”.

1.2. Con il secondo motivo, il C. lamenta violazione della L. Fall., art. 10 e omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto rispettato il termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in data 29 dicembre 2005, dando rilievo al decreto del giudice del registro del 3 settembre 2007, emesso ai sensi dell’art. 2191 c.c., che aveva ordinato la “cancellazione della cancellazione”, cioè della pregressa pubblicità della estinzione della società.

La L. Fall., art. 10, ha la propria ratio nella esigenza di dichiarare il fallimento quando non sia passato troppo tempo dalla fine delle attività dell’imprenditore individuale o collettivo e, nel caso, prescindendo da ogni indagine sulla operatività effettiva dell’impresa, si è provveduto a dichiararne il fallimento, senza dare rilievo all’assenza di ogni attività societaria o di impresa, per oltre un anno prima dell’intervento del giudice al fine di accertare l’insolvenza, violando la norma di cui sopra che, solo nel caso di “cancellazione di ufficio di imprenditori collettivi”, ha dato facoltà al P.M. e ai creditori di provare la diversa data della cessazione effettiva della attività di impresa, come non è accaduto nel caso.

La sentenza impugnata invece di individuare l’attività societaria in effetti svolta e provata, pur dopo la cancellazione della società, ha dato rilievo al decreto di ufficio di “cancellazione della cancellazione” ad opera del giudice del registro, che ha natura di pubblicità e da solo è quindi inidoneo a dimostrare la continuazione o il prosieguo della vita della società.

Il C. chiude il motivo di ricorso con il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Dica la Corte se, in materia di fallimento, ai fini della decorrenza del termine annuale per dichiarare il fallimento, nel caso di provvedimento di cancellazione dal giudice del registro della iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese, debba darsi rilievo al solo dato pubblicitario che precede, ovvero debba considerarsi l’effettiva cessazione dell’attività d’impresa dalla data della pregressa cancellazione dal registro delle imprese, a richiesta della stessa società”.

1.3. Il terzo motivo di ricorso censura la decisione di merito per violazione della L. Fall., art. 1, novellata, anche per insufficiente motivazione, perchè non vi era stata la prova della esistenza degli investimenti e dei ricavi di cui a detta norma, nella versione ritenuta applicabile ratione temporis anteriore al D.Lgs. n. 169 del 2007, avendo la Corte d’appello fatto riferimento a uscite dell’anno 2003, cioè anteriori al triennio precedente al fallimento, per desumere da tale dato, ricavi nei tre anni anteriori alla istanza di fallimento (2004, 2005 e 2006) nella misura indicata come necessaria dalle legge per poter fallire, non avendo potuto la società avere ricavi annui medi lordi superiori ad Euro 200.000,00, dopo essersi spogliata di tutti i suoi beni già nel 2003.

Nella fase di crisi della vita dell’impresa, il legislatore richiede un’attività che evidenzi un rilievo economico sia pure modesto della impresa stessa, per consentire il ricorso alla procedura concorsuale nei confronti di essa (le cd. condizioni di fallibilità).

Come ha chiarito il D.Lgs. n. 169 del 2007, l’attivo annuale rilevante è solo quello degli ultimi tre anni anteriori all’istanza di fallimento, in quanto solo la situazione delle entrate della società nei tempi vicini o prossimi alla data in cui è chiesto di accertarne l’insolvenza, può essere significativa della situazione che giustifica la procedura concorsuale, non potendosi ricorrere a ricavi di oltre quattro anni prima del fallimento, come accaduto invece nella concreta fattispecie.

L’ultimo quesito di diritto è il seguente: “Dica la Corte se, in tema di requisiti per la fallibilità dell’impresa ai sensi della L. Fall., art. 1, nella formulazione di cui alla novella del 2006 e prima del D.Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, per indagare sulla sussistenza del requisito degli investimenti superiori ad Euro 300.000,00 annui, si debba fare riferimento agli ultimi tre esercizi anteriori alla presentazione del ricorso o della richiesta di fallimento, ovvero si possa ampliare detto arco temporale anche oltre tale periodo triennale”.

2. Anche a non tener conto dei presupposti di fatto sui quali il ricorrente fonda i propri quesiti di diritto, che non sono conformi a quanto, in ordine agli stessi, emerge dalle risultanze di causa come ricostruite dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che la formulazione dei quesiti potrebbe rendere da sola inammissibili i singoli motivi di impugnazione cui essi si riferiscono, perchè non relativi alle fattispecie oggetto dalla decisione impugnata, i tre motivi di ricorso del C. sono comunque inammissibili o infondati.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto chiede in sede di legittimità il riesame e la nuova valutazione delle dichiarazioni rese dal C., in ordine al trasferimento della sede della società fallita in Lituania, ritenuto fittizio in base ad affermazioni testuali del ricorrente per il quale “le cessioni di quote e le nomine degli amministratori erano false” e gli amministratori “stranieri trovati erano dei prestanomi ai quali erano stati pagati dei soldi per sottoscrivere gli atti” (p. 7 della sentenza impugnata).

La natura “fittizia” del trasferimento deliberato il 29 dicembre 2005, contestualmente alla delibera di cancellazione-estinzione della società dal registro delle imprese, è confermata dalle dichiarazioni rese dal C. al P.M., che richiama le stesse nella sua istanza di fallimento.

Sembra chiaro inoltre che, se è vero, come deduce il C., che nell’anno 2003 vi erano state “uscite finanziarie” dalla s.r.l.

SPI.CA di circa Euro 5.200.000,00, per le quali si era determinato in Italia nello stesso anno un debito d’imposta di circa Euro 6.000.000,00 rimasto inadempiuto e a base della insolvenza, ben difficilmente si sarebbe potuto spostare nel 2005 il centro delle attività di impresa in altro paese.

E’ quindi fondata sulle prove fornite dall’istante P.M. al tribunale e alla Corte d’appello la decisione che nega la reale esistenza del trasferimento di sede e dell’attività d’impresa della società per cui è causa, dovendo escludersi il presupposto di fatto del difetto di giurisdizione del giudice italiano, costituito dalla circostanza, presunta dalla normativa comunitaria sulle procedure concorsuali, che il centro di interessi e l’attività d’impresa sia nel paese ove si è “trasferita” la sede dell’impresa collettiva e quindi nella fattispecie in Lituania e non in Italia, oltre un anno prima della data dell’istanza di fallimento dello stesso P.M. Essendo mancato il trasferimento all’estero della società, considerato motivatamente falso in sentenza, è ovvio che, solo ove esso fosse stato effettivo, esso avrebbe comportato la giurisdizione del giudice lituano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000 n. 1346, inapplicabile nel caso di specie, per cui la Corte di merito ha esattamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Nessun rilievo ha poi la norma di cui alla L. Fall., art. 9, comma 5, novellata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, per il quale permane la giurisdizione italiana, quando il trasferimento della sede della società è avvenuto dopo il deposito del ricorso dei creditori o della richiesta del P.M., essendo inapplicabile la stessa, se detto trasferimento non è in realtà mai avvenuto anche se è stato falsamente deliberato, come accertato nel merito.

Consegue a quanto detto che il quesito di diritto, fondato sul falso presupposto di fatto dell’avvenuto trasferimento all’estero della sede della società SPI.CA a dicembre 2005, cioè molto tempo prima della richiesta del P.M. di dichiarare il fallimento, non attiene alla concreta fattispecie oggetto della causa di merito, nella quale s’è ritenuto mancante nella realtà tale trasferimento con adeguata motivazione.

Il quesito conclusivo del primo motivo di ricorso che esso sintetizza è quindi da ritenere irrilevante perchè non ha ad oggetto la concreta fattispecie oggetto della sentenza impugnata, che esclude che la società si sia in fatto trasferita e ciò rende il primo motivo di ricorso inammissibile: deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte a sezioni unite ha infatti di recente affermato che la cancellazione delle società di capitali come la s.r.l. SPI.CA Immobiliare, le estingue ai sensi dell’art. 2495 c.c., sostitutivo del previgente art. 2456 c.c., contestualmente all’entrata in vigore, il 1 gennaio 2004, della riforma delle società con personalità giuridica e delle cooperative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (cfr. le sentenze di queste sezioni unite n.ri 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010). Se è vero che, nella fattispecie, la cancellazione ha prodotto l’effetto della estinzione della società a responsabilità limitata che, nella fattispecie, secondo quanto dedotto in ricorso, era stata deliberata contestualmente al trasferimento della sede della società all’estero in data 29 dicembre 2005, la novella della riforma del 2003 non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, incidendo nel sistema solo con la configurazione di un effetto analogo per le società commerciali di persone nella loro limitata soggettività, e non escludendo la natura comunque dichiarativa della iscrizione nel registro delle imprese come forma di pubblicità che, come emerge dalla relazione al codice civile, non può essere costitutiva, se non per espressa disposizione di legge (art. 2193 c.c.).

Dichiarativa è da ritenere di conseguenza anche la cancellazione disposta ai sensi dell’art. 2191 c.c., dal giudice del registro, di cui all’art, 2188 c.c. con decreto reclamatale al tribunale, della “iscrizione” di vicende societarie “avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”.

In tal caso, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria nè definitiva ed è inidoneo a divenire giudicato, per cui non è ricorribile per cassazione (Cass. 22 gennaio 2009 n. 2219), con la conseguenza che è comunque possibile una sua modifica ad opera dello stesso giudice su sollecitazione di chi vi abbia interesse ovvero una ordinaria azione di cognizione sulla pretesa esistenza dei requisiti ritenuti indispensabili all’estinzione, di cui il giudice del registro ha rilevato l’insussistenza, per cui ha disposto la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta, azione di cognizione che nel caso non è stata neppure iniziata dagli interessati.

Appare quindi chiaro che, in astratto, la s.r.l. SPI.CA avrebbe dovuto cessare ogni attività di impresa il 29 dicembre 2005, ma che ciò non è avvenuto, avendo gli stessi soci deliberato contestualemente il trasferimento in Lituania della sede sociale.

Tale rilievo rende difficilmente credibile l’estinzione della impresa collettiva che delibera il proprio trasferimento contestualemente alla sua estinzione, esattamente qualificata fittizia, confermando la stessa delibera che precede che la società è rimasta in vita con la cancellazione, anche essa decisa, per poter continuare l’attività d’impresa in Italia senza adempiere ai gravosi oneri fiscali connessi all’applicazione della nostra legislazione tributaria.

Ciò conferma che sicuramente in questo periodo e presumibilmente anche successivamente l’attività d’impresa proseguiva, anche se si volevano sottrarre al fisco gli utili della attività d’impresa di essa e ciò risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese dall’appellante C. anche nel gravame contro la sentenza di fallimento della società del Tribunale del 20 dicembre 2007, in cui fa riferimento ad “uscite finanziarie”, non meglio precisate, nel 2003, per circa Euro 5.200.000,00 che, se giustificano debiti tributari per lo stesso anno di circa Euro 6.000.000,00, difficilmente si conciliano con la cessazione totale di ogni attività a dicembre 2005, condizione necessaria per l’iscrizione della cancellazione, ritenuta mancante o “falsa”, dal giudice del registro, che ne ha disposto la eliminazione.

E’ in tale contesto infatti che detto giudice, con Decreto del 3 settembre 2007, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge per la estinzione della società di cui alla cancellazione iscritta su istanza degli amministratori, ed ha ordinato che la iscrizione di tale vicenda fosse a sua volta cancellata, con pubblicità dichiarativa dell’inesistenza della estinzione, che rende presunto tale evento negativo, salvo una prova contraria data dell’interessato che non vi è stata o una eventuale azione di cognizione di tale vicenda estintiva, che nel caso nessuno degli interessati ha iniziato. Tale decreto ha determinato una pubblicità dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla s.r.l. SPICCA la cui personalità deve negarsi si sia estinta, retroagendo l’accertamento a base del decreto della mancanza dei requisiti per la cancellazione dell’iscrizione della società di capitali e la sua estinzione, che deve quindi presumersi mai avvenuta, per essere continuata l’attività d’impresa di detto soggetto.

Come chiarito nelle sentenze citate del 2010 “la Relazione al libro del lavoro del codice civile, sul neo istituito registro delle imprese (n.ri 98 e ss.), afferma che lo stesso (artt. 2188 e ss.

c.c., modificati dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro di cui sopra presso le Camere di commercio, sotto la vigilanza del giudice delegato) ha attuato “un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l’organizzazione dell’impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni” (n. 99), dato che la “iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiari, come avviene ad. es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, la iscrizione ha efficacia costitutiva” (n. 100)”, e “crea la presunzione garrese et de pure” che i fatti iscritti siano noti a tutti” (n. 100).

Il rilievo, di regola solo dichiarativo, della pubblicità nel registro delle imprese, comporta che la iscrizione del decreto di cui all’art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione della estinzione societaria, per non essersi questa in effetti verificata, con la conseguente presunzione della continuazione della esistenza in vita della società e la corretta deduzione della Corte d’appello che ha giustamente negato di potere ritenere cessata l’attività d’impresa, la quale, per l’iscrizione del decreto del giudice del registro che aveva negato esservi stata estinzione della pregressa società, era da presumere avesse continuato ad esistere e ad agire, con conseguente onere della prova della sua cessazione, a carico di chi aveva interesse a riaffermare la fine dell’impresa collettiva da oltre un anno dalla istanza di fallimento.

Qualsiasi sia la risposta che si da al quesito di diritto che chiude il secondo motivo di ricorso, in ogni caso nella concreta fattispecie la pubblicità data al decreto del giudice del registro, che ha disposto di cancellare la cancellazione deliberata e iscritta il 29 dicembre 2005 della S.r.l. SPICCA, comporta la presunzione della continuazione delle attività societarie non vinta da alcuna prova contraria che solo l’appellante odierno ricorrente avrebbe avuto interesse a dare, così come solo i creditori e il P.M. possono provare la continuazione in vita della società cancellata, per cui anche il secondo motivo di ricorso è da rigettare.

2.3. E’ sul presupposto della inattività della società negli anni 2004, 2005 e 2006 che si fonda il terzo motivo di ricorso senza alcuna prova che superi la presunzione di attività di impresa derivata, per gli stessi anni, dalla sicura inesistenza della cancellazione(della S.r.l. SPICCA, dal registro delle imprese dall’gennaio 2004 al 29 dicembre 2005, data in cui l’evento estintivo è stato iscritto e dal decreto del giudice del registro che ha cassato la iscrizione della delibera di cancellazione, in quanto mancavano i presupposti di fatto per rilevare la fine della vita societaria nel 2005 che era quindi da presumersi proseguita, per effetto del decreto che precede, dichiarativo di tali vicende, datato 3 settembre 2007.

In relazione a quanto ora affermato e alle già indicate e incontestate uscite finanziarie della società per il 2003, per complessivi Euro 5.200.000,00, incompatibili con il rilevato stato di insolvenza della società, pur in presenza di un debito tributario per detto anno di Euro 6.000.000,00 circa, per il quale si è dedotto un’offerta di adempimento parziale di circa Euro 2.000.000,00 da parte del C., alla Corte di merito è sembrato del tutto inverosimile la pretesa di non assoggettabilità al fallimento della società in rapporto alla troppo modesta sua capienza patrimoniale della stessa, non potendosi negare per i giudici di merito investimenti nella società per oltre Euro 300.000,00 e dovendo desumersi da tale situazione dei conti del 2003 ricavi nell’ultimo triennio prima dello stato di decozione superiori a Euro 200.000,00 lordi annui.

Non occorre quindi nel caso ampliare ulteriormente l’indagine ad anni precedenti a quelli dell’ultimo triennio prima del fallimento per accertare che la S.r.l. SPICCA Immobiliare poteva dichiararsi fallita, emergendo agli atti una pluralità di circostanze comprovanti l’esistenza di attività di impresa, con esborsi di oltre Euro 5.000.000,00 e tributi da pagare per circa Euro 2.000.000,00 nel 2003, incompatibili con una dimensione minima e modestissima del tipo di quella di cui alla L. Fall., art. 1, che non consente la procedura concorsuale, dato che l’esistenza delle dette entrate ed uscite fa presumere i ricavi lordi e investimenti oltre la misura di cui alla norma della legge fallimentare, con conseguente esistenza delle condizioni di fallibilità della società e risposta negativa al terzo quesito di diritto che comporta il rigetto del motivo su cui si fonda.

4. In conclusione, i tre motivi di ricorso devono nell’insieme rigettarsi e, per la soccombenza, il ricorrente deve rimborsare al Fallimento SPISCA Immobiliare S.r.l. le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna il ricorrente a pagare al Fallimento SPICCA Immobiliare S.r.l., in persona del curatore, le spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA