Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8426 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28889-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA DE

PASQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA ALIANI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 41/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n.41/05/13 del 29/4/13 con la quale la commissione tributaria regionale Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria da essa effettuata a carico di N.R.; ciò per la mancata prova della regolare pregressa notificazione a quest’ultima delle cartelle di pagamento.

L’agenzia delle entrate – pure intimata nei gradi di merito – ha dichiarato di costituirsi al solo fine della discussione.

Resiste con controricorso e memoria la N..

Anche Equitalia ha depositato memoria.

2. Con il motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell’art. 101 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la mancata partecipazione al giudizio di appello di Equitalia era dipesa dalla nullità della notificazione dell’atto di appello; siccome eseguita non già presso il procuratore costituito in primo grado, avvocato Elena Del Vecchio, bensì presso uno sportello in Bari della stessa Equitalia. Tale nullità, che doveva essere sanata mediante rinnovazione della notifica, aveva precluso ad Equitalia di partecipare al giudizio di appello e di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione delle cartelle.

3. Il motivo è fondato.

L’atto di appello in questione venne notificato dall’agenzia delle entrate direttamente ad Equitalia, quale parte processuale; e ciò non presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario di quest’ultima per il primo grado di giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17 (avv.Elena Del Vecchio), bensì direttamente presso una sede operativa ETR di (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Ciò ha determinato la violazione dell’art. 330 c.p.c., il quale, “nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario; in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’art. 330 c.p.c., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008, così Cass. 460/14).

Orbene, la violazione di tale disposto mediante notificazione dell’atto di appello direttamente ad Equitalia ha comportato la nullità della notificazione medesima, in base al principio per cui (Cass. Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014): “nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2″.

L’esclusione, nella specie, di qualsivoglia sanatoria deriva dal fatto che come si desume dalla sentenza impugnata – Equitalia non si costituì nel giudizio di gravame.

Ne consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevato il vizio della notificazione – disporre la rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c.; in assenza di che, va riscontrata la nullità del giudizio di gravame stante la mancata partecipazione ad esso di un litisconsorte necessario che già aveva partecipato in tale veste al giudizio di primo grado.

Ricorre pertanto il principio secondo cui “la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa; e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 stesso codice – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito”. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014; così Cass. 9419/16).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, non è qui pertinente il richiamo alla possibilità di consegna in mani proprie prevista, per il giudizio tributario, dall’art. 17 cit.; nè sono qui applicabili i principi stabiliti, in diversa fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità dalla stessa invocata (Cass. 1528/17 ed altre). Va infatti considerato che, nel caso di specie, si verteva non già di notificazione alla sede legale, e nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario (legale rappresentante di Equitalia), bensì di mero recapito presso un ufficio operativo della società. Nemmeno può dirsi fondata l’eccezione di carenza di interesse in capo ad Equitalia, così come sollevata dalla contribuente, posto che Equitalia aveva comunque diritto di partecipare al giudizio di appello nel quale si controverteva della mancata notificazione degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria; anche mediante eventuale appello incidentale, stante la suscettibilità dell’appello dell’agenzia delle entrate di mutare l’assetto decisorio complessivo di causa, con riflesso anche nel rapporto diretto tra ente impositore ed ente di riscossione. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla medesima commissione tributaria regionale Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà a decidere l’appello nel regolare contraddittorio delle parti. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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