Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8425 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20083/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI;

– ricorrente –

contro

R.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza 10/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 10/22/13 del 28/1/13 con la quale la commissione tributaria regionale Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria, per la somma di euro 59.459,22, comunicata il 25 febbraio 2009 alla contribuente R.M.P. con riguardo a cartelle di pagamento risalenti di oltre un anno; ciò in quanto non preceduto dal necessario avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata.

Equitalia ha depositato memoria.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto necessario l’avviso di intimazione di cui al secondo comma dell’art. 50 cit., nonostante che l’iscrizione ipotecaria non fosse atto di espropriazione forzata e che, inoltre, l’art. 77 cit. richiamasse unicamente dell’art. 50 medesimo, comma 1.

Il motivo – fondato nel principio giuridico di riferimento – non è tale, per le ragioni che si indicheranno, di determinare la cassazione della sentenza della CTR.

Ricorre, esattamente in termini, quanto stabilito da SSUU 19667/14, secondo cui (in motiv.): “(…) a dispetto della collocazione topografica nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta iscrizione non possa definirsi un atto dell’esecuzione: il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata alternatività dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte Cost. n. 37 del 2010, con riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati). Se l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa, la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012)”.

All’esito di tale ragionamento, le SSUU hanno formulato il seguente principio di diritto: “l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale – ritenendo necessario il previo avviso di intimazione – non ha fatto applicazione di questa corretta regola interpretativa.

Purtuttavia, va fatta altresì applicazione di quanto ulteriormente stabilito dalla citata sentenza Cass. SSUU n. 19667/14, secondo cui: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Alla stregua di tali principi, il motivo non può trovare accoglimento, posto che – indipendentemente dalla questione della non necessità dell’avviso o intimazione ex art. 50 cit. – doveva alla parte contribuente darsi comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, secondo quanto così stabilito.

Va rilevato che la contribuente, nel lamentare il mancato avviso preventivo, nonchè “la mancata comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione di ipoteca” (così sent. CTR, pag. 1 lett. g)), aveva in sostanza dedotto la nullità dell’iscrizione ipotecaria per la mancata previa conoscenza degli elementi ritenuti da Equitalia legittimanti l’iscrizione medesima; sicchè la sua censura si risolveva in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto.

In proposito, è ormai consolidato l’orientamento (v. Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15; n.23875/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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