Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8425 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27279-2019 proposto da:

B.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELIO DEL VILLANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 130/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure, ha accertato l’obbligo in capo ad B.A.V. di ripetere all’Inps le somme percepite a titolo di indebito assistenziale (pensione sociale) fra il 2016 e il 2017, data della separazione dal marito, condannando la soccombente la rifusione delle spese di entrambi i gradi di merito;

la Corte territoriale ha rigettato la domanda dell’appellante sul presupposto che la stessa non avesse provato ed allegato che nel 2016, essendo già separata di fatto dal marito, il reddito del nucleo familiare comprensivo dei redditi del coniuge, non superava i limiti di legge;

ha, infine, affermato che l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla B. a sostegno delle proprie ragioni, riferendosi a prestazioni previdenziali, non trovava applicazione nel caso dell’indebito determinatosi con riferimento alla pensione sociale, in quanto tale prestazione ha natura assistenziale ed è disciplinata da norme speciali derogatorie del principio generale di cui all’art. 2033 c.c. (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. nella L. n. 326 del 2003);

la cassazione della sentenza è domandata da B.A.V. sulla base di quattro motivi.

l’Inps è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente invoca l’applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 482 del 2017) in tema d’irripetibilità dell’indebito pensionistico in assenza di dolo della percipiente;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa motivazione in ordine alla circostanza della assenza di concorso della ricorrente nell’acquisizione delle somme non dovute;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce “Omessa motivazione tout court”;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta “Nullità della sentenza o del procedimento” per assenza di motivazione;

il primo motivo è inammissibile;

la prospettazione del ricorrente chiede solo apparentemente una violazione di legge, là dove mira, in realtà, ad ottenere una pronuncia a sè più favorevole, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per intima connessione, vanno dichiarati inammissibili;

le censure fuoriescono dai parametri di ammissibilità del vizio di motivazione indicati da questa Corte, i quali fanno riferimento all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Cass. S.U. n. 8053/2014);

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

in particolare la doglianza contenuta del secondo motivo di ricorso, contesta alla Corte territoriale che la ricorrente abbia concorso alla causazione dell’indebito, e, dunque, la denuncia generica dell’erronea valutazione di una circostanza di fatto pone la critica oltre i parametri di ammissibilità del vizio di motivazione, nella nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte;

il quarto ed ultimo motivo è infondato;

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione rimane circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”;

al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. Un. 8053 del 2014, nonchè, ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017);

nel caso in esame, deve rilevarsi che l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’appello risponde compiutamente ai parametri costituzionali sopra richiamati e che ciò rende del tutto vana la prospettazione di una nullità della sentenza in oggetto per assenza di motivazione;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Inps rimasto intimato;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA