Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8425 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19533/2009 proposto da:
R.R. (OMISSIS), R.M.
(OMISSIS), in proprio e nella qualità di soci accomandatari
della EL.DA. SAS DI RISSO ROBERTO & C., elettivamente domiciliati
in
ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio degli Avvocati MORIGI
Enrico e CELANI CARLO, che li rappresentano e difendono, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.G. (OMISSIS), in proprio e quale legale
rappresentante della IDROTERMICA di SALATI GIAMPIERO E C.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50,
presso l’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli
avvocati BRUNO FRANCESCO, FRANCIOSI GIOVANNI, giusta mandato a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 658/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
20/6/06, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista la rinunzia proposta dai ricorrenti R.R. e R. M. al ricorso da loro presentato contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 658 del 20.6.2006, nel giudizio pendente tra essi ricorrenti e S.G.;
Visto che a tale rinunzia ha presentato adesione il resistente e che conseguentemente nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione;
visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011