Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8424 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27193-2019 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato PIERO FARALLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO ESPOSTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 609/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, a parziale conferma della sentenza del Tribunale, ha accertato l’avvenuto decorso della prescrizione estintiva del credito dovuto da P.P. all’Agenzia delle Entrate – Riscossione portato nella cartella di pagamento n. (OMISSIS), mentre ha affermato l’attuale esigibilità del credito portato nella cartella di pagamento n. (OMISSIS) per mancato decorso della prescrizione quinquennale;

la Corte territoriale ha altresì riformato il regolamento delle spese di lite, stabilendo che la reciproca soccombenza delle parti e la riduzione del valore complessivo della causa – passato dalla domanda iniziale di Euro 34.000 al credito effettivamente dovuto dal contribuente di Euro 4,154,65 – inducessero a compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito nella misura di 4/5 e a porre a carico dell’Agenzia delle Entrate il rimanente quinto;

la cassazione della sentenza è domandata da P.P. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all’adunanza camerale;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione dell’art. 92 c.p.c.” per avere il giudice d’appello condannato la società a rifondere soltanto 1/5 delle spese del doppio grado, pur avendo motivato la condanna con la prevalente soccombenza dell’Agenzia;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto”; si duole che la Corte territoriale abbia compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza stabilendo la proporzione delle quote in danno della parte maggiormente vittoriosa, e non abbia invece compensato per 1/5 e condannato l’Agenzia della riscossione a rifondere le spese per i rimanenti 4/5;

i motivi esaminati congiuntamente per intima connessione sono infondati;

secondo il consolidato orientamento di legittimità, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, qualora il giudice d’appello abbia riformato in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 14916 del 2020, Cass. n. 27606 del 2019, Cass. n. 1775 del 2017);

avendo riformato la pronuncia del primo giudice, la Corte territoriale ha legittimamente provveduto a regolamentare le spese del doppio grado di giudizio, compensandole in parte in ragione della reciproca soccombenza;

quanto alla misura della compensazione (4/5), la motivazione, fondata sull’esito complessivo della lite e sull’assenza di attività istruttoria costituisce espressione del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità;

l’esercizio di detto potere trova un limite soltanto nella violazione del principio generale della soccombenza, inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite;

nel caso in esame la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di soccombenza con la conseguenza che, qualsiasi questione che attenga alla valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e alla proporzione della misura di detta compensazione esula dal sindacato di questa Corte, appartenendo in via esclusiva al potere discrezionale del giudice di merito;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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