Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8424 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. un., 09/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VICOLO DEL BUON CONSIGLIO 31, presso lo studio degli avvocati

GALDI EDOARDO, ISIDORI ENRICA, che lo rappresentano e difendono, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6273/2008 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in

Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice

amministrativo, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di bando di concorso interno (per titoli ed esame) per complessivi 277 posti relativi al profilo professionale di (OMISSIS) ricercatore di (OMISSIS) livello – Area “Ingegneria Industriale”, indetto in data (OMISSIS) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), O.G., non risultato utilmente collocato in graduatoria per aver ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima, proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Milano ritenendo ingiusta e lesiva la valutazione ricevuta.

Si costituiva il CNR, che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. In questo giudizio l’originario ricorrente ha proposto regolamento di giurisdizione perchè sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ritenere, a suo avviso, che il concorso impugnato comportasse una mera progressione di livello nell’ambito della medesima “area”, la cui unicità era affermata dall’art. 15, comma 1, c.c.n.l. per il personale degli enti di ricerca 2002-2005.

Si è costituito l’intimato CNR deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto – come ricordato in narrativa – in un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche da un ricercatore di (OMISSIS) partecipante a un concorso interno, bandito il (OMISSIS), per titoli ed esame per complessivi 277 posti per il profilo professionale di primo ricercatore. Il ricorrente ha chiesto la disapplicazione di tutta la procedura svolta dalla Commissione, nonchè della graduatoria finale, con conseguente condanna del Consiglio convenuto alla ripetizione del concorso.

Il Consiglio convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che il concorso implicava il passaggio da una ad altra “area” contrattuale o, comunque, un diverso inquadramento funzionale.

La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è quindi se il concorso interno suddetto riguardi una progressione nell’ambito della stessa “area”, con conseguente devoluzione al giudice ordinario, ovvero una progressione verticale, con passaggio da un’area ad un’altra, tenuto conto del fatto che il bando, indetto ai sensi dell’art. 64 del c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca 1998- 2001, comportava, per il vincitore, il passaggio dalla qualifica di “ricercatore di (OMISSIS) livello” alla qualifica di (OMISSIS) ricercatore di (OMISSIS) livello”.

2. Deve considerarsi in proposito che il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, art. 13, (di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9), integrato dall’Allegato 1, suddivideva la dotazione organica dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione in tre distinti profili (dirigente di ricerca, primo ricercatore, ricercatore), per ciascuno dei quali era contemplato un livello di funzioni autonomo e diverse modalità di accesso. Quanto in particolare al profilo di “primo ricercatore” era specificamente previsto un concorso nazionale per titoli ed esami, in esito al quale il candidato positivamente valutato accedeva all’area superiore caratterizzata da funzioni diverse e di maggiore complessità, con conseguente progressione verticale da un’area ad un’altra e non già una progressione nell’ambito della stessa area.

Il cit. art. 13, al comma 2, lett. b), prevedeva poi una distinta dotazione organica per i profili di 1^ e 2^ livello di ricercatore; e al successivo comma 3, dettava una rigida prescrizione secondo cui per i profili professionali di ricercatore non era ammessa mobilità da altri profili e l’accesso ad ognuno dei livelli 1^, 2^ e 3^ era previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale. Il successivo art. 14, commi 12 e 13, faceva poi riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di ricercatore e ed in una seconda fascia del profilo di primo ricercatore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione delle graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) – nonchè dal contenuto delle tabelle allegate al citato decreto che attestano, per quanto attiene al settore di ricerca, una classificazione articolata in tre distinte categorie (dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori).

L’unicità dell’organico dei ricercatori è stata invece introdotta solo successivamente dall’art. 15 del c.c.n.l del comparto enti ricerca 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006 con decorrenza, quanto agli effetti giuridici, da tale data (art. 2); modifica questa introdotta – ed operante – solo successivamente alla pubblicazione del bando del concorso (del 9 giugno 2004) e quindi non rilevante in causa, mentre in base alla disciplina precedente (D.P.R. n. 171 del 1991, art. 13, comma 2 lett. b, cit.) i tre livelli dei ricercatori costituivano aree distinte.

Soccorre allora l’indirizzo giurisprudenziale più volte affermato da questa Corte secondo cui in applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, le “procedure concorsuali di assunzione”, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono non solo quelle preordinate alla costituzione “ex nova” dei rapporti di lavoro (cfr. Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9105, secondo cui ne regime del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la domanda intesa alla costituzione di un rapporto di impiego nel ruolo di ricercatore universitario appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo), ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentite l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali più elevate, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area. Quindi, ove sia identificabile una suddivisione in “aree” delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle p.a., perchè prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in “fasce”, e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perchè introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cit., art. 40, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi cd.

“interni”) per l’attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione”, e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato D.Lgs., art. 63, comma 4 (ex plurimis Cass., sez. un., 20 aprile 2006 n. 9164). Cfr. altresì, più recentemente, Cass., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558, che, proprio con riferimento alla figura del ricercatore universitario e al medesimo concorso interno presso il C.N.R. per 277 posti di ricercatore di primo livello (bando del 9 giugno 2004), ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo appunto che si vertesse in tal caso in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze; ossia un passaggio da un'”area” ad un’altra nel sistema classificatorio di questo personale.

3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo con gli effetti di traslatio iudicii predicati da Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, e nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione (principio poi espressamente sancito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59).

Sussistono giustificati motivi (incertezza in ordine alle diverse figure dì ricercatore universitario) per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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