Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8423 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19836-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– ricorrente –

contro

B.D., G.L.M.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/10/13 del 17/1/13 con la quale la commissione tributaria regionale Puglia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita a carico di Donato Barbone per l’importo di Euro 31.021,46 (pari al doppio del carico tributario scaduto di Euro 15.510,73), in quanto: – non preceduta dall’avviso di intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2; – non preceduta dalla previa comunicazione di iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 787, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011 convertito in L. n. 106 del 2011, ma retroattivamente applicabile anche alle iscrizioni ipotecarie pregresse; eseguita per un credito di ammontare inferiore ad Euro 20.000, secondo quanto previsto dal comma 1 bis del medesimo art. 77, introdotto dal D.L. n. 16 del 2012 convertito in L. n. 44 del 2012, ma anch’esso suscettibile di applicazione retroattiva.

B.D. resiste con controricorso.

Equitalia ha depositato memoria.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto necessario l’avviso di intimazione di cui all’art. 50 cit., comma 2 nonostante che l’iscrizione ipotecaria non fosse atto di espropriazione forzata e che, inoltre, l’art. 77 cit. richiamasse unicamente dell’articolo 50 medesimo, il comma 1.

Il motivo – involgente la prima ratio decidendi della sentenza impugnata – è in linea di principio fondato; anche se, per le ragioni che si indicheranno, da ciò non potrà derivare la cassazione della sentenza CTR.

Ricorre, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. SSUU 19667/14, secondo cui (in motiv.): “(…) a dispetto della “collocazione topografica” nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta “iscrizione” non possa definirsi un “atto dell’esecuzione”: il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata alternatività dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte Cost. n. 37 del 2010, con riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati). Se l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa, la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’art. 50, comma 2 medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012)”.

All’esito di tale ragionamento, le SSUU hanno formulato il seguente principio di diritto: “l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2 medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale – ritenendo necessario il previo avviso di intimazione – non ha fatto applicazione di questa corretta regola interpretativa.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 nelle parti introdotte dal D.L. n. 70 del 2011; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto applicabile retroattivamente la disposizione concernente la necessaria comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.

Va premesso come sia nella specie pacifico che l’iscrizione di ipoteca qui opposta sia stata eseguita prima, e non dopo, la sua comunicazione al contribuente. La circostanza è riferita dalla stessa Equitalia in ricorso, la quale individua nel 30 giugno 2010 l’iscrizione di ipoteca, a fronte della sua comunicazione al contribuente avvenuta mediante lettera raccomandata spedita il 14 luglio 2010.

Vista la specificità della materia, va fatta anche qui applicazione di quanto stabilito dalla citata sentenza Cass. SSUU n.19667/14 (che ha pronunciato su fattispecie antecedente all’introduzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, da parte del D.L. n. 70 del 2011), secondo cui: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Alla stregua di tali principi, il motivo non può trovare accoglimento, posto che – indipendentemente dalla questione della retroattività della modificazione normativa – doveva al contribuente darsi comunicazione preventiva dell’iscrizione.

Va rilevato che questi aveva in sostanza lamentato la nullità dell’iscrizione ipotecaria (anche) sotto il profilo della omessa indicazione degli elementi conoscitivi minimì (così la sentenza impugnata, pag. 2); sicchè la sua censura si risolveva in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto.

In proposito, è ormai consolidato l’orientamento (v. Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15; n. 23875/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; per avere la commissione tributaria regionale dato ingresso ad un motivo aggiunto di appello, concernente l’asserita inammissibilità di iscrizione ipotecaria per un debito inferiore alla soglia di Euro 20.000, così come introdotta – solo per l’avvenire – dal D.L. n. 16 del 2012 cit..

Il motivo trova assorbimento nella ritenuta nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, visto l’affermarsi soltanto in corso di causa del su richiamato orientamento di legittimità in materia.

PQM

LA CORTE

– rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– compensa le spese.

– v.to il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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