Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8423 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15709/2009 proposto da:

C.R., F.A., F.G., G.

A., M.A., R.M., ricorrenti che non

hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in Persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.R. e gli altri litisconsorti in epigrafe, transitati da enti locali nei ruoli dello Stato, comparto scuola, hanno convenuto il Ministero dell’Istruzione avanti al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al pagamento di differenze retributive dipendenti dal mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata presso l’ente di provenienza.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ma la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda introduttiva.

Avverso quest’ultima sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, cui il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso.

Osserva la Corte che i ricorrenti non hanno depositato il ricorso nella cancelleria del giudice di legittimità adito, sicchè il ricorso deve essere dichiarato improcedibile a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

I ricorrenti devono essere condannati al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00, per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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