Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8422 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 26/03/2019), n.8422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21468-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(SCCI)SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

C.G., EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 631/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, nel ribadire nei confronti di C.G. in proprio e nella qualità di liquidatore della Creazione Imbottiti S.a.s. di C. G. & C. l’accoglimento dell’opposizione proposta, con distinti ricorsi, poi riuniti, dalla Creazione Imbottiti S.a.s. di C. G. & C. e da C.G. quale titolare della ditta individuale Creazioni Imbottiti nei confronti dell’INPS, in proprio ed in veste di mandatario della S.C.C.I. S.p.A. nonchè di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso le iniziative assunte dall’INPS per il recupero delle agevolazioni contributive per CFL per i periodi dal novembre 1995 al maggio 2001 per la Società e dal gennaio 1997 al maggio 2001 per la ditta individuale, dichiarava prescritta, in relazione al residuo credito riconosciuto in primo grado all’INPS nei soli confronti della Società, pari a 123.118,90, la quota parte della somma medesima relativa ai contributi omessi da marzo 1997 al 22 luglio 1997;

– che la decisione della Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, discende dall’aver questa ritenuto inammissibili le censure sollevate relativamente alla sentenza di primo grado, per aver la stessa conf rmato l’assolvimento da parte dell’Istituto medesimo dell’area della prova dell’an e del quantum della residua pretesa come accertata dal primo giudice, in quanto solo genericamente contestata dalla Società anche in sede di gravame, fondate le censure relative all’operatività della prescrizione decennale e non quinquennale come preteso dalla Società, attenendo la questione oggetto del giudizio, non alla ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., bensì alla sussistenza o meno del diritto agli sgravi contributivi fruiti, conseguendone l’estinzione del credito per la quota maturata nel decennio anteriore alla notifica della cartella esattoriale;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale gli intimati C.G., in proprio e nella qualità e l’Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. non hanno svolto alcuna difesa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 2002 e dell’art. 2943 c.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento maturato dalla Corte territoriale per cui il termine di prescrizione decennale operante nella specie sarebbe interamente decorso con riferimento alla quota del credito residuo maturato dal marzo 1997 al 22 luglio 1997, dovendosi computare il relativo dies a quo dalla data di notifica della cartella esattoriale, esclusa l’esistenza di atti interruttivi della medesima e, dunque, disconosciuta la relativa efficacia all’avviso bonario pacificamente ricevuto dalla Società nel dicembre 2004;

– che il motivo merita accoglimento sia avendo riguardo al rilievo circa l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale, da individuarsi, come correttamente rilevato dall’Istituto ricorrente sulla scorta di pronunciamenti di questa Corte (Cass. 15421/2017 ed ivi ulteriori richiami), non dalla data di notifica della cartella esattoriale, ma dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione Europea di recupero di tale agevolazione qualificata come aiuto di Stato illegittimo, avvenuta il 4.6.1999, da qui derivando l’esclusione della sancita estinzione della quota del residuo credito contributivo vantato dall’INPS relativo al periodo marzo 1997/22 luglio 1997, sia avendo riguardo all’omessa valutazione – quale atto interruttivo della prescrizione-della lettera inviata dall’INPS il 24.12.2004, di cui la società ha ammesso la ricezione nel ricorso in primo grado, come indicato dall’INPS nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza;

– che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA