Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8422 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26963-2019 proposto da:

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA, in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione ha domandato la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva accolto, riformando la sentenza del Tribunale di Foggia, la domanda di D.A., diretta a sentir dichiarare la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della Croce Rossa Italiana con inquadramento nell’Area A, posizione economica A2 del CCNL enti pubblici economici vigente;

l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione ha proposto un unico motivo di ricorso;

D.A. ha opposto difese, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519, L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3-ter, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, artt. 4, 6 e 8, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 16, comma 1, lett d), nn. 1), 2), e 2 bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 97 Cost., D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 33, comma 7 e art. 34”;

denuncia l’erroneità della sentenza d’appello per avere la stessa riconosciuto il diritto del D. all’inserimento nei ruoli dell’ente nonostante l’impossibilità oggettiva di disporre la stabilizzazione, in ragione delle disposizioni normative succedutesi nel corso del giudizio di merito;

va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, proposta dall’odierno controricorrente;

ammissibilmente prospettata, essa merita di essere accolta, atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato dall’odierna ricorrente il 5 settembre 2019, ben oltre il termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica della sentenza da parte del D. in data 27 marzo 2019 all’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitosi in appello quale difensore dell’ente;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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