Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8422 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14036-2009 proposto da:

D.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO ANTONIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato D’AMELIO CARLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

LUIGI CALIULO, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 539/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/01/08, depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato Fusillo Alessandro, (delega Avvocato Fusillo

Antonio), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e

chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 4.7.2008, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente la domanda di D.V.S. e condannato L.D. al pagamento di differenze retributive in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal maggio 1994 all’ottobre 2000.

Per la cassazione di tale sentenza D.V.S. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato violazione della L. n. 443 del 1985, art. 2 e 3 erronea e insufficiente motivazione in relazione al CCNL applicabile, nonchè difetto di motivazione in ordine alla prova del quantum.

L’Intimato ha resistito con controricorso. L’Inps ha depositato procura. Osserva la Corte che dal ricorso non risulta prodotto in sede di legittimità il contratto collettivo di cui si lamenta l’errata interpretazione.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006, dispone, a pena di improcedibilità, che “insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità … i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato unitamente al ricorso per cassazione anche il contratto collettivo di cui lamenta l’errata interpretazione da parte del giudice di appello. Tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla produzione del fascicolo di parte dei giudizi di merito nei quali il contratto collettivo è stato a suo tempo inserito, nè dalla trascrizione in ricorso delle parti del contratto che a giudizio della ricorrente interessano la sua vicenda processuale (vedi Cass. S.U. n. 28547/2008, Cass. n. 15495/2009).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Nulla spese nei confronti dell’Inps che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente costituito, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro quattromila per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Nulla spese nei confronti dell’Inps.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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