Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8421 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26928-2019 proposto da:

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VITA NOVA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 423/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, diretto a sentir accertare il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione relativo al credito contributivo contestato alla Società Vita Nova s.r.l., a causa della nullità di costituzione dell’Agenzia per difetto di procura conferita a un avvocato del libero foro;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo;

la società Vita Nova s.r.l. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2 sexies, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, nonchè del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies (recante misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito nella L. n. 58 del 2019 (recante “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”)”; contesta la statuizione di illegittimità dell’assunzione della difesa in giudizio dell’Agenzia della riscossione da parte di un avvocato del libero foro piuttosto che dell’Avvocatura dello Stato;

il motivo merita accoglimento alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, la quale ha ritenuto possibile per l’Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi degli avvocati del libero foro, sia pure sulla base di specifici criteri definiti in atti di carattere generale e nel rispetto delle previsioni del codice degli appalti;

le Sezioni Unite hanno stabilito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o d’indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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