Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8421 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

COSIMATO ANIELLO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

9/04/08, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 23.5.2005 al Tribunale di Nocera Inferiore F. E. conveniva in giudizio l’Inps e premesso di essere stato collocato anticipatamente a riposo ai sensi del D.L. n. 501 del 1995, art. 4 convenuto in L. n. 11 del 1996, chiedeva la condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione tenendo conto della maggiorazione contributiva prevista dalla legge predetta.

L’Inps si costituiva ed eccepiva la decadenza dall’azione giudiziaria poiche’ il lavoratore era stato collocato a riposo a decorrere dal 1 giugno 1996. Il Tribunale respingeva l’eccezione di decadenza e accoglieva il ricorso. L’appello dell’Istituto veniva respinto dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza depositata il 20 maggio 2008.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991, ed ha posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se in controversia previdenziale avente ad oggetto la rideterminazione della misura di un trattamento pensionistico, gia’ nella titolarita’ dell’istante, trovi applicazione il regime di decadenza dall’azione giudiziaria stabilito dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni, oppure se il regime di decadenza in materia previdenziale operi unicamente nel caso in cui la domanda avanzata in giudizio abbia ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale stessa”.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 4 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarieta’ del termine di decadenza e la non configurabilita’ di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione gia’ riconosciuta – in quanto l’art. 47, cosi’ come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicche’ il termine non puo’ che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in se’.

Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 non puo’ trovare applicazione nelle fattispecie in cui – come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica gia’ in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.

Sulla base dei principi sopra enunciati, pienamente condivisi dal Collegio, il ricorso, dunque, deve essere respinto.

I contrasti di giurisprudenza esistenti al momento della proposizione del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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