Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8420 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23282-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– ricorrente –

contro

P.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depOsitata il 11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello di P.N.C. e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della iscrizione di ipoteca, comunicata il 15/1/2010, su immobile di proprietà, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, a garanzia del pagamento di cartella esattoriale asseritamente opposta dalla contribuente, facendo leva su un duplice ordine di motivi, ovvero, la generale necessità dell’indicazione del responsabile del procedimento, omessa nel provvedimento impugnato, e la applicabilità del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, secondo cui, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa, di cui l’iscrizione ipotecaria de qua rappresenta un atto strumentale, deve essere preceduta dalla notifica, nella specie mancata, di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere;

che Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., ricorre, affidandosi a due articolati motivi, per la cassazione della sentenza, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la questione dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento, non è stata esaminata e decisa dal Giudice di appello, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il sintetico riferimento all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 377/2007, riguardante la cartella di pagamento e non la comunicazione di iscrizione di ipoteca, non giustifica il disposto ordine di cancellazione dell’ipoteca, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2, art. 21 octies, comma 2, falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in quanto la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento in ogni caso non integra un vizio invalidante l’atto impugnato;

che si deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 5, comma 2, art. 77, in quanto alla data (14/12/2009) di iscrizione dell’ ipoteca la comunicazione preventiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, non era prevista, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto l’ipoteca non rappresenta un atto preordinato e strumentale all’espropriazione, come ritenuto dal Giudice di appello, ma ad essa alternativo;

che va prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, contenendo specifiche censure a quella delle predette ” rationes decidendi” che è logicamente e giuridicamente pregiudiziale e di per sè sufficiente a giustificare la decisione;

che, invero, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” 19668/2014);

che, tuttavia, come evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza, ” in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che, inoltre, come precisato da questa Corte, “la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia ” (Cass. n. 6072/2015);

che l’iscrizione di ipoteca non preceduta – com’è pacifico nel caso di specie – dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo; che, per quanto si ricava dalle deduzioni delle parti, la contribuente, anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, quale è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, si duole – a ragione – di non essere stata posta in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, il che consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia in conformità del principio di diritto espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite applicabile “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011″ – cui il Collegio intende dare continuità;

che, pertanto, come affermato da questa Corte in analoga fattispecie, ” La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 benchè l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisca atto dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione in questione, prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. n. 2879/2016);

che il primo motivo, riguardante la sanzione per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, resta assorbito, stante il carattere esaustivo della soluzione della esaminata questione che ne rende vano l’esame;

che non v’è luogo a provvedere sulla spese del giudizio di legittimità attesa la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo motivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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