Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8420 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26821-2019 proposto da:
C’E’ SOLE E SOLE SAS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 17, presso lo
studio dell’avvocato OSCAR SERVILI, rappresentata e difesa
dall’avvocato BERNARDO BORDINO;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4790/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto di M.L. a vedersi corrispondere dalla società datrice “C’è sole e sole s.a.s.” la somma di Euro 8.309,60 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni del I livello del CCNL barbieri e parrucchieri;
la Corte territoriale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Società, ha detratto dal totale la somma di Euro 336,64, riconosciuta dal primo giudice a titolo di indennità per mancato preavviso;
la cassazione della sentenza è domandata dalla società “C’è sole e sole s.a.s.” sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
M.L. è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente lamenta “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Errore di diritto”; la Corte d’appello avrebbe mancato di considerare che l’assenza, all’interno del solarium, di figure professionali compatibili con le declaratorie del I livello contrattuale aveva reso obbligata la scelta di inquadrare la lavoratrice nel H livello con mansioni di receptionist;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia “Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2103 del c.c. Insufficiente motivazione”;
la Corte d’appello sulla base delle medesime testimonianze rese nel primo grado di giudizio sarebbe giunta a conclusioni opposte e non rispondenti a quanto emerso dall’istruttoria segnatamente con riguardo alle attività svolte all’interno del Centro estetico;
l’errore di valutazione consisterebbe nell’aver riconosciuto alla M. la retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori relative ad attività non esistenti nella struttura a cui la stessa era addetta, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. posti in relazione con l’art. 2103 c.c.; tale ultima norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, che, nel caso di specie, coinciderebbero col II livello contrattuale (con mansioni amministrative di receptionist) assegnato alla dipendente, atteso che all’interno della struttura cui la stessa era addetta, non si rinvengono mansioni corrispondenti al I livello contrattuale;
va preliminarmente rilevato che l’odierna ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 23 novembre 2020, oltre il termine di legge;
deve perciò dichiararsene l’inammissibilità, e, conseguentemente, l’irrilevanza del contenuto di essa ai fini del giudizio, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020) venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo va dichiarato inammissibile;
le censure prospettate dalla ricorrente risultano prive di specifiche allegazioni;
la ricorrente omette di trascrivere e di allegare dove come e quando ha proposto l’eccezione della cui omessa valutazione si duole; certamente non può dirsi soddisfatto l’onere di allegazione imposto alla parte mediante l’affermazione secondo cui la questione sarebbe centrale nella valutazione della fattispecie, tant’è che in primo grado, sia attraverso le disposizioni testimoniali che le produzioni documentali essa era stata ampiamente indagata (p. 5 del ricorso);
in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e all’art. 369 c.p.c., n. 6, sarebbe occorsa l’allegazione della prospettazione della circostanza quale eccezione nel giudizio d’appello, al fine di consentire la verifica, in sede di legittimità, dell’omesso esame da parte del giudice dell’appello;
in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
il secondo motivo va dichiarato inammissibile;
in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5(Cass. n. 23940 del 2017);
nel caso in esame, la prospettazione circa l’asserito errore d’inquadramento dovuto alla circostanza che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto alla lavoratrice lo svolgimento di attività inesistenti nella struttura, è erroneamente dedotta quale violazione di legge;
tuttavia, anche sotto il profilo del vizio di motivazione essa è inammissibilmente prospettata, atteso che non appare rispettosa degli obblighi di specificità e di autosufficienza;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, nei confronti della parte rimasta intimata;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021