Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 842 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 842 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 17870-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CENTRO IMMOBILROMA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ASIAGO 8,

presso

lo studio dell’avvocato

AURELI STANISLAO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BONTEMPI ETTORE giusta delega

Data pubblicazione: 17/01/2014

a margine;
– controricorrente nonchè contro

CORIT RIMINI & FORLI’ CESENA SPA;
– intimato –

di BOLOGNA, depositata il 07/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento nel merito;
udito per il controricorrente l’Avvocato AURELI
MICHELE delega Avvocato AURELI STANISLAO che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 39/2007 della COMM.TRIB.REG.

17870-08

Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna,
con sentenza in data 7 maggio 2007, ha confermato
l’annullamento di una cartella esattoriale notificata, ai
fini dell’Invim, alla Centro Immobilroma s.p.a. nel

gennaio 2005, sul valore accertato di un immobile
compravenduto nel 1992, resosi definitivo a seguito di
sentenza passata in giudicato nell’anno 2002.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto l’art. 17,
ult. co ., del d.p.r. n. 602 del 1973 applicabile in
generale a tutte le imposte, in funzione di unificazione
della metodologia in tema di esazione dei tributi diretti
o indiretti, e di tendenziale fissazione di regole comuni
quanto alle procedure e ai termini della riscossione.
Sicché ha concluso nel senso che, essendosi il giudicato
nella specie formato il 13 febbraio 2002, l’iscrizione a
ruolo doveva essere eseguita entro il 31 dicembre 2003,
vale a dire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui l’accertamento si era reso definitivo.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
avverso la suddetta sentenza, articolando una sola censura
infine illustrata da memoria.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Il concessionario alla riscossione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Con unico motivo, la ricorrente censura la sentenza
per violazione degli artt. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999,

1

63, 4 ° co., e 67, 2 ° co., lett. a), del d.p.r. n. 43 del
1988, con riferimento all’applicabilità dell’art. 17 del
d.p.r. n. 602 del 1973 a tutti i tributi indiretti i cui
presupposti impositivi si siano formati in data successiva
al l ° luglio 1999; nonché per violazione degli artt. 31,
l ° co., del d.p.r. n. 643 del 1972, 41, 7 ° co., del d.p.r.

n. 637 del 1972 e 41, 2 ° co., del d.lgs. n. 346 del 1990,
e dell’art. 2953 c.c.
Sotto questo profilo lamenta che non sia stato considerato
che il presupposto impositivo era nella specie sorto in
relazione a una Invim straordinaria dovuta sul valore
accertato di un immobile compravenduto nel 1992, reso
definitivo in seguito al giudicato formatosi in data 13
dicembre 2002. Chiede quindi di dire se la questione del
termine di decadenza, per le imposte diverse dall’Iva, non
riguardasse i presupposti impositivi sorti in data
successiva al l ° luglio 1999, poiché l’art. 23 del d.lgs.
n. 46 del 1999, sia nella versione originaria vigente dal
1.7.1999 all’8.6.2001, sia in quella novellata dall’art. 2
del d.lgs. n. 193 del 2001, circoscrive, fra i tributi
indiretti, solo all’Iva la portata del regime della
decadenza della riscossione mediante ruolo prevista,
dall’art. 17 del d.p.r. n. 602 del 1973, per le imposte
dirette. Per cui in definitiva assume che, viceversa,
l’Invim straordinaria, definitivamente accertata con
sentenza passata in giudicato il 13 dicembre 2002, doveva
essere riscossa entro il termine di prescrizione ordinaria
“sia in base al rinvio disposto dall’art. 31 comma l del

2

d.p.r. n.

643/1972

(..)

alle norme che disciplinano

l’imposta di successione, (..) e sia perché, nella
descritta fattispecie, il credito dell’amministrazione
finanziaria rinviene il suo fondamento in una sentenza
passata in giudicato (art. 2953 c.c.)”.
– Il mezzo è fondato nei termini di seguito esposti.

Secondo un orientamento da questa corte più volte
ribadito, nel quadro della nuova disciplina della
riscossione dei tributi introdotta dal d.p.r. 28 gennaio
1988 n. 43, il disposto dell’art. 17, 3 ° co., del d.p.r.
29 settembre 1973 n. 602 [poi riprodotto, dopo il d.lgs.
n. 46 del 1999, nel 1 ° co., lett. c), della stessa
disposizione si applica anche alle imposte diverse da
quelle sul reddito; e quindi, oltre all’Iva, anche agli
altri tributi indiretti specificamente richiamati
dall’art. 67 del d.p.r. n. 43 del 1988, tra i quali è
compresa l’Invim (v. specificamente Cass. n. 1921-08,
nonché per varie applicazioni, Cass. n. 22204-11; n.
11235-02).
La tesi primariamente sostenuta dalla ricorrente, intesa a
distinguere l’ambito applicativo generale della norma a
seconda della collocazione cronologica del presupposto
impositivo, trova riscontro in un indirizzo
giurisprudenziale parzialmente dissonante che, dopo una
per vero soltanto implicita affermazione (Cass. n. 1258704), ruota sul principio in base al quale, in tema di
riscossione delle imposte mediante ruolo, la decadenza
stabilita dall’art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602,

3

come modificato dall’art. 6 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46
secondo cui le imposte, la maggiore imposta e le
ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti
degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e
consegnati all’Intendente di finanza, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui

l’accertamento è diventato definitivo – è stata limitata
dall’art. 23 di tale d.lgs. alle sole imposte sui redditi
ed all’Iva con effetto dal l ° luglio 1999, mentre in
precedenza si applicava a tutte le imposte indirette
indicate dall’art. 67 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (così
Cass. n. 22056-10).
III. – Va tuttavia precisato che il riferimento della
ricorrente a simile principio non appare pertinente,
giacché dalla sentenza risulta che trattavasi – in questo
caso – di Invim straordinaria relativa a una compravendita
registrata il 24 marzo 1992.
Ed è chiaro che, nel richiamare la regola appena evocata,
la ricorrente confonde il presupposto impositivo col
giudicato formatosi sull’avviso di rettifica.
IV. – Quel che invece unicamente rileva, e che appalesa
l’errore di diritto compiuto dalla commissione tributaria
regionale, è siffatta ultima circostanza in sé e per sé
considerata

(indipendentemente

cioè

dall’epoca

di

insorgenza del presupposto d’imposta).
Trattandosi di cartella conseguente al giudicato, andava
considerata la soggezione del credito alla sola
prescrizione decennale.

4

La decadenza prevista dall’art. 17 del d.p.r. n. 602 del
1973 concerne, infatti, la messa in esecuzione dell’atto
amministrativo; id est,

dell’atto emanato nell’esercizio

del potere di imposizione.
Proprio per questo essa è volta a garanzia della esigenza
di certezza dei rapporti giuridici e dell’interesse del

contribuente alla predeterminazione del termine di
soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio.
La norma, di contro, non trova applicazione laddove
l’attività di riscossione consegua, non all’atto
amministrativo, ma alla sentenza passata in giudicato.
In caso di atti seguiti da contenzioso, la riscossione
delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle
sentenze che hanno definito il giudizio, sancendo la
debenza del tributo, non è soggetta a decadenza alcuna, ma
unicamente alla prescrizione.
Come affermato dalle sezioni unite di questa corte, il
provvedimento del giudice che definisce la lite
sull’imposizione, anche quando si limiti a riconoscere la
legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a
questo il crisma della verifica giurisdizionale; e gli
effetti del giudicato non possono essere assimilati a
quelli della mera acquiescenza amministrativa che si
esaurisce nell’ambito del rapporto bilaterale
(amministrativo) d’imposta (v. sez. un. n. 25790/2009).
In tal caso, invero, il titolo della pretesa tributaria
non è più l’atto, ma la sentenza che ne ha confermato la
legittimità pronunciando sul rapporto. Sicché è la

5

7e:SENTEDA.?”” AV:E’

N. Li’
MATERIA TRIBUTARIA
sentenza, e non l’atto, che viene ad avere successiva
esecuzione.
V. – Alla luce del citato principio l’impugnata sentenza
va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, può la corte pronunciare sul merito della

contribuente avverso la cartella esattoriale.
L’anteriorità dell’impugnazione rispetto all’arresto delle
sezioni unite induce alla compensazione integrale delle
spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione della
contribuente avverso la cartella esattoriale; compensa le
spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 6 novembre 2013.

controversia, rigettando il ricorso della società

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA