Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8419 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19835-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/C2/2037 dal consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha parzialmente accolto l’appello di C.V. e disposto, in riforma della decisione di primo grado, limitatamente al carico di natura tributaria, la cancellazione della iscrizione dell’ipoteca effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su immobile di proprietà della contribuente, in forza di cartelle esattoriali notificate e non pagate, dovendo trovare applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2;

che Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.T.R. s.p.a., ricorre, affidandosi ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., per la cassazione della sentenza, mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in relazione al citato art. 77, in quanto disposizione non applicabile alla esaminata fattispecie;

che la censura va disattesa perchè infondata;

che, invero, ” l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2 D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” 19668/2014);

che, tuttavia, come evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che, inoltre, “la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice di qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 6072/2015).

che l’iscrizione di ipoteca non preceduta, come nel caso di specie, dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento capace di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo;

che, in analoga fattispecie, questa Corte ha affermato che “La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 benchè l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisca atto dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione in questione, prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. n 4917/2015; conf. n. 6072/2015 e n. 2879/2016);

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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