Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8419 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26479-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARLO VAUDETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di prime cure, ha rigettato l’appello dell’Inps volto a sentir dichiarare l’obbligo in capo ad M.A., ingegnere, docente presso l’Istituto Tecnico Industriale IIS Olivetti di Ivrea, del pagamento, alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, della di Euro 21.601,10, a titolo di contributi derivanti dallo svolgimento di attività professionale di natura occasionale nell’anno 2008;

la Corte territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizione proposta dal M., ritenendo che il provvedimento di iscrizione d’ufficio alla predetta gestione contenente la richiesta contributiva, ricevuto il 27 giugno 2014, fosse intervenuto dopo oltre cinque anni dalla scadenza del termine di pagamento del saldo dei contributi 2008 (16 giugno 2009) con conseguente estinzione per prescrizione del credito vantato dall’Inps;

ha respinto l’argomentazione dell’istituto previdenziale circa la sussistenza di un termine di sospensione della prescrizione (art. 2941 c.c., n. 8) per non avere il professionista provveduto a compilare, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro RR del modello Unico in cui vengono dichiarati i redditi derivanti dall’esercizio occasionale di attività professionale;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; M.A. ha resistito con tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

deve preliminarmente darsi conto che M.A., con la memoria illustrativa, ha chiesto che la causa venga rimessa alle Sezioni Unite in ragione della non univocità della giurisprudenza di legittimità in merito all’obbligo del professionista di indicare i redditi prodotti nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi;

in merito a tale richiesta, il Collegio ritiene che non sussistano, al momento, ragioni valide per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, al fine di una sua trattazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte posto che non si è in presenza di questioni di diritto decise in senso difforme dalle Sezioni semplici;

ad avviso di questa Corte, neppure la questione mostra reali margini di controvertibilità tali da integrare l’ipotesi della questione di massima di particolare importanza che presuppone che la questione giuridica – suscettibile di riproporsi in un numero considerevole di casi – presenti aspetti tali da risultare controvertibile e, non essendo stata esaminata in precedenza da parte della Corte di Cassazione, possa determinare, per ciò solo, l’opportunità di investirne subito le Sezioni Unite;

nel caso di specie, il Collegio, ritiene di dover dare seguito a quanto affermato nei propri specifici precedenti in materia;

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13,18, (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F e ter”;

parte ricorrente sostiene che il credito possa ritenersi prescritto soltanto a far data da quando l’ente può verificare la produzione del reddito imponibile, alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

la censura ripropone il tema della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito da parte del contribuente (art. 2941 c.c., n. 8), prospettando che alla data di notifica al professionista dell’avviso di pagamento (27 giugno 2014) il credito non potesse considerarsi prescritto, operando la sospensione del termine a causa della mancata compilazione, da parte del contribuente, del modello RR nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2008, presentata il 28 settembre 2009;

nel caso di specie, perciò, avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere il dies a quo della prescrizione estintiva coincidente con la data di scadenza del credito;

il motivo è fondato;

è pur vero che questa Corte ha affermato il principio generale secondo cui il dies a quo della prescrizione estintiva coincide con la data di scadenza dei contributi e non già con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito (cfr. in proposito Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019);

ha, tuttavia, altresì affermato che ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, qualora il debitore abbia posto in essere una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e quindi quando abbia posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (così Cass. n. 21567 del 2014; ma il principio è stato ribadito anche nella recente ordinanza n. 5413 del 2020);

gli orientamenti sopra richiamati non appaiono contraddetti dalla recente ordinanza n. 6677 del 2019, la quale afferma che “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941 c.c., n. 8, la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”;

nel caso in esame, la Corte territoriale, ha correttamente affermato la decorrenza del dies a quo della prescrizione quinquennale dalla data di scadenza del credito, ma, nel contempo ha omesso di applicare la causa di sospensione (art. 2941 c.c., n. 8), che avrebbe dovuto considerarsi ricorrente secondo l’insegnamento dettato dalla giurisprudenza di questa Corte;

la Corte d’appello fonda il riconoscimento del decorso della prescrizione estintiva del credito sul fatto che la mancata denuncia del reddito non equivale a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo nè implica un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere, atteso che la mancata compilazione del modello RR può essere sempre scongiurata dall’Inps, attraverso i normali controlli amministrativi, attivati anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate; la decisione si basa, pertanto, su un errato fondamento argomentativo e va quindi, emendata in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA