Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8419 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.I., n.q. di erede di J.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI CLEMENTINA, NICOLA

VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8244/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/12/07, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20.10.2004 J.A. chiedeva al Tribunale di Roma la condanna dell’Inps alla corresponsione della maggiorazione sulla pensione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 per gli ex combattenti. Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale respingeva il ricorso per intervenuta decadenza. L’appello proposto dal sig. J. veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza depositata il 19 maggio 2008.

Avverso quest’ultima sentenza P.I., assumendo di essere erede di J.A. nel frattempo deceduto, ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, comma 2 conv. in L. n. 166 del 1991, e del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. n. 438 del 1992, assumendo che non era intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria.

L’Inps ha resistito con controricorso ed ha eccepito l’inammissibilita’ dell’impugnazione, poiche’ la ricorrente non aveva fornito la prova della sua qualita’ di erede.

La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha prodotto un certificato di morte di J.A., deceduto il (OMISSIS), ed un decreto di successione redatto in data (OMISSIS) dal notaio Denis Krajcar di Pola dal quale risulta che gli eredi di J.A. sono le figlie G.E. e P. I..

Osserva la Corte che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che J.A. e’ deceduto in data (OMISSIS);

dalla sentenza qui impugnata risulta altresi’ che il ricorso in appello del medesimo J.A. contro la sentenza del Tribunale di Roma e’ stato presentato dal difensore avv. Gina Tralicci in data 24 febbraio 2006. Al momento del deposito del ricorso in appello, dunque, l’avv. Tralicci era priva di mandato alle liti, poiche’ la procura in precedenza rilasciata dallo J.A. era venuta meno per morte del rappresentato.

Si rammenta che, per consolidata giurisprudenza, la morte della parte intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l’estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullita’ della “vocatio in ius” e dell’intero eventuale giudizio che ne e’ seguito, tenuto conto che il principio della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere eccezionale e non puo’ trovare applicazione al di la’ delle ipotesi espressamente previste (art. 1728 c.c. e art. 300 c.p.c.) (vedi Cass. n. 8670/1999, n. 10437/1994, n. 2951/1988).

E’ stato altresi’ rilevato che costituendo la procura ad litem il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, il giudizio iniziato a mezzo di difensore privo di valida procura comporta la nullita’ assoluta ed insanabile dell’atto introduttivo ed impedisce l’instaurazione del rapporto processuale (Cass. n. 1472/1981); ne consegue che la questione relativa alla nullita’ assoluta ed insanabile dell’atto di appello per mancanza di una valida procura ad litem, vertendo sulla inammissibilita’ del gravame per la insussistenza di un presupposto processuale dell’azione, e’ rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e quindi anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 16264/2004, n. 8670/1999).

Sulla scorta dei principi sopra enunciati la sentenza della Corte di Appello di Roma qui impugnata deve essere cassata senza rinvio perche’ pronunciata senza una valida instaurazione del rapporto processuale.

Nulla per le spese, a norma dell’ari. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, in presenza della prescritta dichiarazione della parte privata.

P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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