Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8418 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26478-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino ha rigettato il ricorso dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dovuto da B.L. per l’iscrizione alla gestione separata, derivante dallo svolgimento di attività libero professionale a titolo occasionale nell’anno 2009;

la Corte territoriale affermando che la decorrenza del dies a quo della prescrizione per tali crediti decorre dal momento in cui questi possono essere fatti valere, ha accertato che fra la data dell’atto interruttivo, notificato all’appellata il 1 luglio 2015, e la data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (16 giugno 2010), erano trascorsi più di cinque anni;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

B.L. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”; invocando l’applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 6677 del 2019, l’istituto ricorrente rivendica l’applicazione della sospensione del termine quinquennale di prescrizione in ragione dell’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente;

il motivo è inammissibilmente prospettato;

in assenza di trascrizione e di localizzazione della dichiarazione dei redditi, questo Collegio è impossibilitato a rilevare d’ufficio la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8;

in conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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