Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8418 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8094/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SEBINO N. 16, presso il Dr. A.A.,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGRISANI Daniele, giusto

mandato ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA D’ITALIA succursale di (OMISSIS), Servizio di Tesoreria

Provinciale;

– intimata –

avverso la sentenza n. 859/2008 del TRIBUNALE di SALERNO del 13/3/08,

depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Salerno n. 859 depositata il 26.3.2008, con cui in un giudizio di opposizione all’esecuzione instaurata nei confronti del debitore Ministero dell’Economia e delle Finanze, con pignoramento presso terzo (Banca.

d’Italia), veniva rigettata l’opposizione del debitore esecutato, che richiedeva la dichiarazione dell’impignorabilità delle somme presso il terzo, perchè oggetto di contabilità speciale in favore di altri soggetti rispetto ad esso depositario.

Resiste con controricorso la parte intimata, D.P.G..

2. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1782 c.c., nonchè del D.M. 5 dicembre 2003, art. 2, comma 1, e art. 4, attuativo della L. 24 novembre 2003, n. 326 e del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe considerato il Ministero proprietario delle somme oggetto del pignoramento, facendo derivare tale asserto dalla natura per definizione fungibile del danaro dato a deposito, in tal modo trascurando la nuova disciplina normativa introdotta dal citato D.M. riguardo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni.

L’illustrazione del motivo è svolta criticando tale (pretesa) motivazione e precisamente attraverso i seguenti passaggi:

a) erroneamente il Tribunale avrebbe fatto conseguire dalla circostanza della fungibilità del danaro la facoltà di servirsene del Ministero e, quindi, l’applicazione della norma dell’art. 1782 c.c., sul c.d. deposito irregolare (in punto di previsione dell’acquisto della proprietà della cosa fungibile da parte del depositario se egli abbia la facoltà di servirsene): detta facoltà, invece, dipenderebbe dalle modalità negoziali nelle quali il deposito si inserisce e dallo scopo che il depositante intendeva perseguire, nella piena consapevolezza ed adesione del depositario;

b) se anche fosse esatto l’assunto del Tribunale sull’esegesi dell’art. 1782 c.c., nella fattispecie esso sarebbe stato in contrasto con la disciplina del D.M. 5 dicembre 2003, il quale escluderebbe in maniera evidente ed ineludibile l’esistenza della facoltà del Ministero di servirsi e disporre delle somme, posto che con detta fonte sarebbero state scisse le attività unitariamente facenti capo alla vecchia Cassa Depositi e Prestiti, con attribuzione al Ministero del servizio di deposito ed alla nuova s.p.a. Cassa Depositi e Prestiti, società di mano pubblica, del compito di provvedere alla concessione dei finanziamenti ed alla gestione dei fondi per conto delle Pubbliche Amministrazioni;

(c) l’attribuzione del servizio di gestione dei fondi, individuato dal D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 1, comma 1, lett. c), alla s.p.a., costituirebbe certamente il complesso delle attività economiche ed amministrative sottese all’impiego del denaro per il conseguimento degli obiettivi propri dell’Ente e postula, dunque, il necessario potere di disporne;

d) le somme affidate al Ministero a titolo di deposito costituirebbero nel nuovo regime una gestione separata, non realizzandosi il trasferimento in proprietà dei beni dati a deposito e quindi la confusione con il patrimonio dell’ente debitore, circostanza che non le rende aggredibili dai creditori dell’Amministrazione finanziaria, onde si sarebbe in presenza di un regolare contratto di deposito ex lege, in forza del quale il depositario Ministero delle Finanze vanta una mera relazione custodiale con il bene, di cui risulta a tal titolo unicamente detentore.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., commi 1 e 2, nonchè del D.M. 5 dicembre 2003, art. 4, comma 2, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si eccepisce la carenza di legittimazione processuale passiva in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze conseguente al difetto di titolarità delle somme oggetto del pignoramento.

Si sostiene che, avendo il Ministero la posizione di custode delle somme pignorate, non potrebbe avere legittimazione processuale a resistere nella controversia in esame disgiunta dalla attribuzione sostanziale dei poteri sostanziali sul bene. Essa spetterebbe alla s.p.a. Cassa Depositi e Prestiti, cui sarebbe astrattamente riferibile la titolarità sostanziale delle somme interessate dall’aggressione esecutiva e tutte le facoltà e i poteri processuali che ne costituiscono il riflesso.

4. – Il ricorso appare inammissibile perchè non sono criticate specificamente tutte le rationes decidendi sulle quali il Tribunale ha fondato la sua decisione.

Essa è basata su tre alternative rationes, che il Tribunale prospetta l’una di seguito all’altra secondo il loro ordine logico.

4.1. – La prima è che il Ministero, che si dice avere prospettato come ragione di opposizione l’esistenza sulla somma pignorate soltanto di un rapporto custodiale quale motivo della dedotta impignorabilità, non avrebbe dato alcuna prova dell’affermazione, contenuta nel ricorso in opposizione, secondo cui le somme giacenti sulla contabilità speciale n. 1019 ad esso intestata presso il terzo pignorato, cioè la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Salerno, costituivano oggetto del depositi definitivi già di competenza della Cassa Depositi e Prestiti, la cui gestione compete al Ministero. Non si sarebbe data, cioè, la prova della riferibilità delle somme al preteso rapporto custodiale.

4.2. – La seconda ratio decidendi è rappresentata dall’asserto che, se pure fosse stata dimostrata la tesi del rapporto meramente custodiale e non proprietario sulle somme, ne sarebbe seguita la conseguenza che il rimedio esperibile per far valere l’altrui proprietà delle somme sarebbe spettato alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ai sensi dell’art. 619 c.p.c., quale terzo titolare della proprietà sui beni pignorati e non al Ministero quale debitore esecutato con il rimedio ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

Di tale ragione di decisione da sola sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione (evidentemente per insussistenza di una contestazione sul diritto di procedere all’esecuzione in ragione della non assoggettabilità del bene pignorato, ancorchè di proprietà dell’esecutato) non è attinta specificamente dal ricorso.

4.3. – Infine, la terza ulteriormente subordinata motivazione che trovasi enunciata dalla sentenza impugnata è nel senso dell’inconfigurabilità comunque di un vincolo di impignorabilità sulle somme. Si tratta di motivazione che viene enunciata evocando il principio di diritto di cui a Cass. n. 15601 del 2005 ed evidenziando (anche con richiami di altre ipotesi in cui invece è stato così disposto) che non sussiste alcuna disposizione di legge impositiva del vincolo di impignorabilità delle somme staggite a carico del Ministero esecutato.

Anche tale motivazione non risulta specificamente impugnata.

4.4. Dalla circostanza che i due motivi non si fanno carico di tutte le rationes decidendi deriva l’inammissibilità del ricorso. Come è stato statuito da questa Corte, allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. n. 14740 del 2005; Cass. sez. un. n. 16602 del 2005).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte resistente e liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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