Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8418 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Vicedirettore

Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI COLOMBO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., O.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 586/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/03/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4303/2005 accoglieva la domanda di C.M. e O.F., dipendenti RAI, e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati come tecnici di (OMISSIS) livello con qualifica di (OMISSIS) a decorrere dal 1 gennaio 2002. La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 15 maggio 2008, ha respinto l’impugnazione della RAI ed ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso quest’ultima sentenza la RAI ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi con i quali ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento del superiore inquadramento ed alle differenze retributive liquidate ai due dipendenti. Gli intimati non si sono costituiti.

In data 25 febbraio 2010 la RAI, in persona del difensore munito di procura speciale, ha notificato alle controparti atto di rinuncia agli atti del giudizio n. 12617/2009 pendente avanti a questa Corte, assumendo cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione. L’atto di rinuncia e’ stato depositato nella cancelleria della Corte prima dell’udienza di discussione.

Ne consegue che il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla per le spese di questo giudizio, poiche’ gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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