Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8418 del 05/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep.05/04/2018),  n. 8418

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 2.4.2012, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione a precetto proposta da C.A. nei confronti dell’INPS concernente il pagamento di contributi previdenziali non versati, ritenendo ritualmente notificato il precetto che intimava il suddetto pagamento ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione C.A. prospettando due motivi di ricorso, illustrati da memoria;

che l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente denunzia, con entrambi i motivi, violazione degli art. 139,420 e 421 c.p.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, sia il Tribunale che la Corte di appello, ritenuto inammissibile la prova per testimoni diretta a provare l’occasionalità e la temporaneità della presenza di T.L. (“vicina di casa” a cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’atto) presso lo stabile di residenza del C. nonchè la sporadicità dei rapporti tra la famiglia del C. e quella della T., mezzo istruttorio articolato tempestivamente in quanto richiesto alla prima udienza ossia in data immediatamente successiva alla presa visione della memoria di costituzione dell’INPS;

che i motivi, che possono essere congiuntamente trattati vista la reciproca inerenza, non sono fondati posto che questa Corte è ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. Cass. n. 1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si è chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al comma 4 dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa);

che, invero, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000);

che la Corte territoriale, con giudizio insindacabile in sede di legittimità in quanto involgente profili di merito, ha ritenuto pacifico che l’INPS ha notificato l’atto di precetto, ex art. 139 c.p.c. “ad una signora qualificatasi come vicina di casa ed impegnatasi alla consegna e provvedendo alla spedizione di raccomandata che risulta essere stata recapitata al destinatario” (pag. 5 della sentenza) ed ha accertato “che la predetta ( T.L.) pur non dimorante nello stesso stabile del C., ivi frequentemente si recasse per fare visita al genitore” (pag. 6);

che, risulta, pertanto, che la Corte distrettuale si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte avendo escluso l’occasionalità della presenza della consegnataria, T.L., presso lo stabile del C.;

che il ricorso va rigettato e nulla si dispone sulle spese in assenza del controricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2018

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