Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8417 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6998-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI N. 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO GUGLIELMO D. CAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado con la quale, su ricorso di S.E., è stata dichiarata la nullità della iscrizione di ipoteca di cui alla comunicazione del 19/10/2009, eseguita su immobile di proprietà della contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, a garanzia del pagamento di alcune cartelle di pagamento, facendo leva sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e, dunque, sull’obbligo, incombente sull’Agente della riscossione, prima di iscrivere l’ipoteca, di notificare al contribuente l’atto di intimazione di pagamento;

che Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.T.R. s.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza con un motivo illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 c.pc. mentre l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto disposizione non applicabile alla fattispecie non trattandosi, nel caso dell’ iscrizione ipotecaria, di atto esecutivo, com’è invece il pignoramento, e stante il carattere innovativo e non interpretativo della modifica introdotta con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106, il quale, con l’art. 7, comma 2, lett. u bis), ha previsto che l’agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell’immobile comunicazione contenete l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute, si procederà ad iscrivere l’ipoteca;

che la censura è infondata e non merita accoglimento;

che, invero, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” n. 19668/2014);

che, tuttavia, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che la sentenza delle Sezioni Unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, al fine di verificare se sia stata comunque dedotta la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio, non assumendo di per sè rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, ” dovendo il Giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia ” (Cass. n. 6072/2015; n. 2879/2016);

che, nel caso di specie, è pacifica l’assenza di tale comunicazione, per cui la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi laddove ha affermato che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è illegittima, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che indubbiamente ha la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo;

che le spese del giudizio vanno compensate atteso il progressivo consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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