Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8417 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10318-2019 proposto da:

D.R.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EZIO MARIA TARANTINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RSCOSSIONE;

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1533/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado per non avere lo stesso provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di Equitalia (ora agenzia delle Entrate), quale litisconsorte principale nella causa avente ad oggetto il decorso della prescrizione quinquennale relativamente ai crediti contributivi asseritamente dovuti da D.R.S.G. e portati nella cartella di pagamento dalla stessa non opposta;

la Corte territoriale ha compensato le spese del grado di appello, assumendo la motivazione sulla base della sussistenza di divergenze giurisprudenziali in materia;

la cassazione della sentenza è domandata da D.R.S.G. sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente deduce “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”; afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare l’Inps alle spese del grado, e che la motivazione addotta a fondamento della disposta compensazione non sarebbe pertinente rispetto all’esito del giudizio di secondo grado con riferimento alla posizione processuale dell’Istituto;

il motivo merita accoglimento;

secondo quanto ritenuto da questa Corte, la pronuncia di inammissibilità dell’appello (che è assimilata a quella d’improcedibilità) configura una situazione di soccombenza, e, pertanto, va escluso che essa possa integrare quel grave ed eccezionale motivo di compensazione a cui fa riferimento l’art. 92 c.p.c., comma 2, così come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile al caso in esame (cfr., da ultimo, Cass. n. 12484 del 2020);

in più, nel caso in esame, la motivazione, concernente le divergenze giurisprudenziali, si riferisce al merito della vicenda, e dunque è inconferente rispetto all’esito del giudizio d’appello, che ha sancito la soccombenza dell’Inps per un vizio procedurale, consistente nella mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che determinerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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