Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8417 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12408-2009 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SALVIA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, lo VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura
speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1169/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
13/11/08, depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito l’Avvocato Angelozzi Giovanni, difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
condivide la relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.A., bracciante agricola alla quale in sede amministrativa era stato riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità dal 1 gennaio 2001, con ricorso depositato il 21.11.2003 ha convenuto in giudizio l’INPS avanti al Tribunale di Potenza per sentire dichiarare la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa (27.1.1999).
Il Tribunale, disposta una CTU, ha respinto la domanda. La Corte di Appello di Potenza, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata il 29.12.2008, ha respinto l’appello dell’interessata rilevando che le due consulenze tecniche espletate avevano concordemente escluso che la soglia del 67 per cento di invalidità fosse stata raggiunta già dal gennaio 1999, come affermato dalla lavoratrice.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza C.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, unitariamente sviluppati, con i quali, denunciando violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 e difetto di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata per aver condiviso le risultanze delle due consulenze tecniche, non rilevando le lacune delle due perizie, che non avevano tenuto conto del carattere particolarmente usurante dell’attività lavorativa della periziata. L’Inps non si è costituito, il ricorso è manifestamente infondato.
Le due consulenze tecniche medico legali espletate nei giudizi di merito hanno tenuto presente l’attività di bracciante agricola svolta dalla periziata, e quindi non hanno ignorato l’incidenza delle malattie riscontrate (spondiloartrosi, Ernia discale, osteoporosi, esofagite) sulla capacità lavorativa della donna.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, l’apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell’indagine svolta dal CTU, nonchè la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 8654/2008, n. 19661/2006, n. 14849/2004).
Pertanto, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perchè sussista un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che il ricorrente lamentati l’esistenza di errori consistenti in carenze o deficienze diagnostiche, o in una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medica, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la pura e semplice contrapposizione di una difforme valutazione dell’entità e dell’incidenza del dato patologico; ne consegue che al di fuori di tale ambito le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr.
tra le tante Cass. n. 7341/2004, 15796/2004, n. 5065/2008, n. 8654/2008, n. 9988/2009).
Nella specie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice di appello, il ricorrente ha contrapposto un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate al periziato, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, bensì limitandosi ad esprimere una diversa valutazione della incidenza del medesimo quadro patologico sulla capacità lavorativa.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, avendo la ricorrente reso la prescritta dichiarazione nell’atto introduttivo del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010