Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8416 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3761-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello di Equitalia Nord s.p.a. e confermato la decisione con la quale, su ricorso proposto da T.V., è stata dichiarata l’illegittimità della iscrizione di ipoteca, su immobile di proprietà, eseguita il 4/5/2010, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 a garanzia del pagamento di cartella esattoriale secondo il contribuente non notificata;

che il Giudice del gravame ha fatto leva sull’argomento secondo cui, se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, impone la preventiva notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, e l’iscrizione di ipoteca deve avvenire entro i successivi 180 giorni dalla notifica di tale intimazione di pagamento, adempimenti nella specie mancati;

che Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza, mentre l’intimato contribuente e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che l’Agente della riscossione deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, , in quanto norma non applicabile alla fattispecie, e, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto non è applicabile neppure il termine di 180 giorni successivi alla preventiva ingiunzione di pagamento, adempimento estraneo al procedimento di iscrizione di ipoteca, quest’ultimo di natura cautelare e alternativo a quello di espropriazione forzata;

che le censure, le quali possono essere scrutinate congiuntamente perchè connesse, sono infondate;

che, invero, “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ” (Cass. S.U. n. 19667/2014; v. anche la “gemella” n. 19668/2014);

che, tuttavia, come evidenziato nella sopra citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”;

che la sentenza delle Sezioni Unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, al fine di verificare se abbia comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio, sicchè non assume di per sè rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, “dovendo il Giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 6072/2015);

che l’iscrizione di ipoteca, nel caso di specie, è illegittima, in ragione della violazione dell’obbligo incombente sull’Amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento avente la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo, stante la pacifica assenza di tale comunicazione (Cass. n. 2879/2016);

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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