Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8414 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1017-2018 proposto da:

D.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2894/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.V.M. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1278/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, di professione avvocato, avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IRAP 2009-2013;

l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2697 c.c., per avere il Giudice di merito erroneamente affermato che il rilevante importo di spese per compensi a terzi, afferenti allo svolgimento dell’attività professionale (avvocato), e la disponibilità di beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile, rilevasse ai fini dell’autonoma organizzazione del professionista, rendendolo soggetto passivo IRAP;

1.2. il motivo è fondato, in quanto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ribadito dalla sentenza n. 9451/2016 delle S.U. di questa Corte, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;

1.3. il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui;

1.4. nel caso di specie la CTR ha fatto discendere la sussistenza dell’autonoma organizzazione dalla sola circostanza costituita dai compensi corrisposti a terzi, omettendo di considerare la natura di tali compensi, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se fossero (e in che misura) riconducibili a prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulando dall’assetto strettamente organizzativo dell’attività professionale, non sono di per sè indicativi di autonoma organizzazione;

1.5. non risulta inoltre concretamente esaminato e valutato dalla CTR l’impiego dei beni strumentali del contribuente, al fine di verificare se essi effettivamente eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale;

1.6. occorreva verificare, infatti, se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione, in quanto come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”;

1.7. la sentenza impugnata sì è, dunque, discostata dai superiori principi;

2. per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione;

3. il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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