Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8414 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30417-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COECLERICI SPA, FINCLER SRL, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39,

presso lo studio legale BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO,

rappresentate e difese unitamente dagli avvocati MATTEO FANNI,

ANDREA MANZITTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1134/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 1134/2019 la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Milano n. 8249 del 2016 con cui erano stati accolti i ricorso proposti da Coeclerici s.p.a. e Fincler s.r.l. aventi ad oggetto avvisi di accertamento per Ires e Irap 2010 rilevando il difetto di specificità dei motivi di gravame anche alla luce della mancata contestazione relativamente all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellata.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resistono con controricorso le contribuenti.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, la violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nonchè dell’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la decisione non indichi la benchè minima ricostruzione della vicenda processuale e gli elementi sui quali si potrebbe desumere l’asserita genericità dei motivi di gravame.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si rileva che l’inammissibilità dell’appello poggerebbe su una pretesa mancata specifica contestazione da parte dell’Ufficio in merito all’eccezione preliminare sollevata dalla controparte in ordine alla genericità dei motivi.

Si osserva che la decisione impugnata avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione che si applica unicamente ai fatti rilevanti ai fini della controversia e non all’esame degli atti di causa o alla corretta interpretazione di una norma per di più di carattere processuale.

Con un terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere ritenuto che i motivi di gravame difettassero di esplicita critica alla sentenza di primo grado e quindi privi di specificità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.

Deve, difatti, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e Cass. n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, Cass. n. 871 e Cass. n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

Nella fattispecie, – così come inequivocamente emerge dal tenore dei passaggi argomentativi posti a fondamento del decisum, e qual sopra ripercorsi, la sentenza ha ritenuto, sulla base dell’eccezione sollevata dall’appellata, e con una affermazione apodittica che i motivi di gravame difettassero di specificità senza indicare le ragioni che non possono risiedere nel principio di non contestazione che, ad avviso della CTR, si sarebbe formato sulla prospettata violazione di una norma processuale.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Restano assorbite le censure fatte valere con i rimanenti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA