Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8414 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9883/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI Antonino,

PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

E.V., I.A., P.C., M.

S., M.D., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

mandato a margine delle prime sei pagine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

E.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2733/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21/04/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15.5.2008, ha confermato la decisione di primo grado ed ha accolto la domanda degli attuali intimati, lavoratori in mobilità impiegati in servizi socialmente utili, condannando l’Inps al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali sulle somme pagate a titolo di sussidio, perchè corrisposte in ritardo. La Corte territoriale ha affermato che il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, secondo cui l’erogazione dell’indennità di disoccupazione deve avvenire entro il giorno 15 e l’ultimo giorno di ogni mese, trova applicazione anche per l’indennità di mobilità e, in virtù del duplice meccanismo di rinvio (L. n. 223 del 1991, art. 7 comma 12 e D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito in L. n. 451 del 1994, e successive modificazioni), anche per il sussidio per l’impiego in lavori socialmente utili.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo sostenendo che il sussidio deve essere erogato con cadenza mensile e non quindicinale.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, ad eccezione di Esposito Maria Rosaria che non si è costituita.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (12 mesi), alla commisurazione della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con il reddito da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (con la corresponsione di un assegno mensile per la differenza L. n. 223 del 1991, ex art. 9, comma 5), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono una attività autonoma. Detta normativa si risolve in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese (vedi Cass. n. 12627/2008, n. 12747/2008, n. 13209/2008).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva.

Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 3326 del 2003.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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