Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8413 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 616-2018 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 63, presso lo studio dell’Avvocato LUCIANO GARATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2013/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

T.F. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 711/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia in rigetto del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IRAP 2010;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere il Giudice di merito erroneamente affermato che lo svolgimento dell’attività professionale di medico chirurgo nell’ambito di strutture organizzative di terzi (sale operatorie) rilevasse ai fini dell’autonoma organizzazione del professionista, rendendolo soggetto passivo IRAP;

1.2. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 9451/2016) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive;

1.3. si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (cfr. Cass., 9692/2012 e in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013);

1.4. la sentenza impugnata, laddove si afferma che il contribuente non ha fornito, come era suo onere, la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP atteso che il professionista aveva svolto la propria attività mediante l’utilizzo di quattro sale operatorie unità operative, avvalendosi durante l’attività operatoria di personale che lo coadiuvasse negli interventi chirurgici, si è quindi discostata dai superiori principi;

2. per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione;

3. il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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