Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8413 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8590/2009 proposto da:

D.D.L.R. in proprio e nella qualità di genitore

esercente la potestà sui figli minori S.G. e S.

P.M.A., nonchè S.M.P. tutti nella loro

qualità di eredi di S.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avv. D’ALESSANDRO Giuseppe, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè mandatario

della S.C.CI., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FREZZA 17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARITATO Lelio, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 10.10.07, depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F. proponeva opposizione a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, alla cartella di pagamento con la quale l’Esattore gli aveva intimato il pagamento in favore dell’Inps della somma complessiva di L. 77.001.080 per contributi dovuti per la dipendente M.M. e per il recupero di sgravi non consentiti. Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione e la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’appello del S. osservando che il verbale ispettivo costituiva prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato e che l’opponente, libero professionista, non aveva diritto agli sgravi non risultando titolare di impresa, poichè non era iscritto alla Camera di Commercio.

Avverso detta sentenza gli eredi di S.F., in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso con due motivi con i quali hanno denunciato: a) omessa ed insufficiente motivazione per avere il giudice di appello fondato la sua decisione sul verbale ispettivo e sulle dichiarazioni rese all’ispettore, nonchè sul valore asseritamente confessorio di alcune dichiarazioni rese dal S. in sede ispettiva; b) violazione dell’art. 421 c.p.c., per non avere il giudice di merito esercitato i poteri d’ufficio ai fini dell’acquisizione delle prove necessarie ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed in particolare la richiesta all’Inps a norma dell’art. 213 c.p.c., di notizia circa il collocamento come bracciante agricolo della M. nel periodo 1994/1997 ed il percepimento dell’indennità di disoccupazione.

L’Inps ha resistito con controricorso ed in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè proposto ben oltre il termine fissato dall’art. 325 c.p.c., avendo notificato la sentenza qui impugnata in data 30.11.2007, ben prima del decesso del S., avvenuto in data (OMISSIS). L’eccezione è infondata poichè nel fascicolo di parte Inps non si rinviene la copia notificata della predetta sentenza.

Il ricorso, nel merito, è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice al merito, in quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, il concorso di altri elementi (nella specie la valutazione, insindacabile in sede di legittimità, delle dichiarazioni rese dal S. in sede di ispezione amministrativa) e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (vedi Cass. n. 3525/2005, n. 11946/2005, n. 14022/2004).

Nessun valore decisivo può attribuirsi alla mancata richiesta all’Inps da parte del giudice di appello di notizie circa l’iscrizione della M. nell’elenco dei braccianti agricoli e la percezione dell’indennità di disoccupazione, nel periodo considerato dal verbale ispettivo, poichè l’eventuale prestazione di lavoro agricolo in un determinato periodo dell’anno, per le modalità ed i tempi limitati in cui si svolge, non è di per sè sufficiente ad escludere il rapporto di lavoro subordinato nello studio professionale del S.. D’altro canto nessuna altra prova è stata richiesta ed offerta sul punto dalla parte.

In proposito va comunque richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro i poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, non conferendo al giudice del lavoro gli ampi poteri di indagine propri del giudice penale (Cass. n. 11847/2009, n. 17102/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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