Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8412 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30226-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

TIZIANO LUCCHESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO di BOLZANO, depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 126/2016 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano in parziale accoglimento del ricorso proposto da D.S.M. avverso il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso IRAP versata con riferimento agli anni dal 2009 al 2012 in relazione all’attività di lavoro autonomo dal medesimo esercitata, con partita IVA, quale membro di alcuni collegi sindacali e consigli di sorveglianza, in assenza del requisito della cd. autonoma organizzazione;

il contribuente si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell’art. 2697 c.c., avendo il Giudice di merito affermato che per gli anni oggetto della controversia non sussisteva il presupposto impositivo IRAP in relazione al reddito percepito quale membro di collegi sindacali o di consigli di sorveglianza, in quanto svolto in assenza di qualsiasi forma organizzativa e da ritenere separato rispetto all’attività svolta come dottore commercialista e dalla relativa struttura organizzativa;

1.2. in particolare lamenta che la CTR non avrebbe valutato che il ricorrente svolgeva l’attività di membro di Collegi Sindacali o di Consigli di Sorveglianza attraverso personale partita IVA, dichiarata separatamente nel Quadro RE – Reddito Autonomo nella dichiarazione dei redditi, e che, per quanto “risulta(va) dalle interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria e dalle dichiarazioni prodotte dalla parte in sede di ricorso,…(veniva)… utilizzata la stessa sede e struttura organizzativa delle associazioni di professionisti e della società di servizi… strettamente correlata all’attività svolta in forma associata”;

1.3. si deduce pertanto che la CTR ” senza fornire alcuna valutazione critica del perchè i suddetti elementi addotti dall’Ufficio, a supporto dell’autonoma organizzazione non fossero sufficienti a provarne la sussistenza, si…(era)… limitat(a) ad affermare che il contribuente…(aveva)… plausibilmente comprovato la riconducibilità dello svolgimento degli incarichi in parola alle sue sole capacità professionali”;

1.4. le censure non meritano accoglimento perchè, pur denunziando violazioni di legge, sono rivolte ad un inammissibile riesame del merito rispetto ad una “doppia conforme” decisione dei Giudici del merito (conforme alle norme applicabili ed ai principi enunciati da questa Corte), mirando l’odierna ricorrente, nella sostanza, a censurare le affermazioni in base alle quali il Giudice di merito ha accertato “la riconducibilità dello svolgimento degli incarichi in parola alle… sole capacità personali” del contribuente, avendo egli “provato la totale assenza di una struttura organizzativa, non essendosi egli avvalso di dipendenti e/o collaboratori e non avendo sostenuto spese relative ad immobili o canoni di locazione finanziaria”, doglianza che avrebbe dovuto essere dedotta dall’odierna ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione;

1.5. i fatti e le circostanze dianzi illustrate, inoltre, si rivelano comunque non decisivi ai fini della controversia atteso che il possesso di partita IVA personale, rispetto a quella degli studi ai quali il professionista risultava associato, può fornire prova sufficiente della scorporabilità dei compensi sulla base di quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3434/2012, 15803/2011, 10594/2007), secondo cui – riguardo a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico – non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a tale attività specifica, purchè risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore del controricorrente, in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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